Comunitario e Internazionale

Alle imprese che fanno cartello può essere imposto di fornire dati per prove rilevanti da formare ex novo

A tutela della parte più debole di fronte a comportamenti anticoncorrenziali non ci si può limitare alle prove preesistenti

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di Paola Rossi

A meno che non costitusca un onere sproporzionato, sotto il profilo dei costi o dell'impegno, le imprese accusate da altre imprese o da soggetti privati di aver adottato accordi anticoncorrenziali sono tenute a fornire documentazione e dati in grado di costituire prove nuove a fianco di quelle preesistenti.

La sentenza della Corte Ue sulla causa C-163/21 afferma che, in base al principio di proprozionalità, la divulgazione di «prove rilevanti» ricomprende i documenti che una parte può dover creare mediante aggregazione o classificazione di informazioni, conoscenze o dati in suo possesso. Ma i giudici nazionali devono tuttavia tenere conto dell'adeguatezza o meno del carico di lavoro e del costo che tale ricostituzione di documenti può generare.

La normativa Ue
La base normativa Ue in materia è la direttiva 2014/1041, che mira a facilitare l'applicazione delle regole di concorrenza dell'Unione da parte della sfera privata, attraverso, in particolare, regole relative alla divulgazione delle prove dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali nell'ambito delle controversie relative al risarcimento dei danni subiti in ragione di comportamenti contrari al diritto della concorrenza dell'Unione.

La vicenda
Il caso a quo riguardava l'accordo tra quindici produttori internazionali di autocarri sui prezzi e gli aumenti di prezzi da praticare. Da cui la denuncia della condotta anticoncorrenziale di coloro che avevano acquistato autocarri rientranti nell'ambito di tale decisione davanti al Tribunale di commercio spagnolo e la richiesta di accesso agli elementi di prova detenuti dai fabbricanti al fine di quantificare l'artificioso aumento dei prezzi risultante da tali infrazioni, in particolare effettuando il confronto dei prezzi raccomandati prima, durante e dopo il periodo dell'intesa.

L'opposizione dei partecipanti all'accordo
I fabbricanti di autocarri hanno fatto valere che tale divulgazione delle prove andava oltre la mera ricerca e selezione di documenti già esistenti o la mera messa a disposizione dei dati di cui trattasi. Si tratterebbe, a loro parere, di raccogliere in un nuovo documento vuoto, su un supporto digitale o di altro tipo, le informazioni, le conoscenze o i dati in possesso della parte alla quale è rivolta la domanda di divulgazione di prove, il che comporterebbe un onere eccesivo a loro carico e sarebbe contrario al principio di proporzionalità.

Il rinvio pregiudiziale e la soluzione
Da tale situazione è scaturito il rinvio pregiudiziale del giudice spagnolo. A cui la Corte ha fornito la corretta interpretazione dell'onere contestato dai fabbricanti affermando che la divulgazione di prove rilevanti, che si trovano nel controllo del convenuto o di un terzo, non riguarda solo i documenti in loro possesso "già esistenti", ma anche quelli che la parte destinataria della richiesta di divulgazione dovrebbe creare ex novo, mediante aggregazione o classificazione di informazioni, conoscenze o dati in suo possesso.
Il punto di risoluzione della controversia è il rispetto dell'obbligo da parte dei giudici nazionali aditi di limitare la richiesta di divulgazione delle prove a ciò che è pertinente, proporzionato e necessario, tenendo conto degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali di tale parte.
Infine, la Corte inquadra il vero significato da attribuire al termine «prove» utilizzato nel testo della direttiva affermando che riguarda «tutti i tipi di mezzi di prova ammissibili dinanzi al giudice nazionale adito, in particolare documenti e tutti gli altri oggetti contenenti informazioni, indipendentemente dal supporto sul quale le informazioni sono registrate». Ne consegue che le prove di cui trattasi non corrispondono necessariamente a «documenti» preesistenti. E per prove «nel controllo» del convenuto o di un terzo, il Legislatore Ue si limita a una constatazione di fatto, ovvero quella dell'asimmetria informativa tra il convenuto o il terzo, da un lato, e l'attore dall'altro, dal quale esige solo prove ragionevolmente disponibili che siano sufficienti, alla luce dei pochi elementi di cui detto attore dispone generalmente al momento della proposizione di un ricorso per risarcimento danni.

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