Ammessa la motivazione per relationem della sentenza di appello in caso di “doppia conforme”
Impugnazioni penali - Appello - Conformità tra sentenze di primo e secondo grado - C.d. doppia conforme - Motivazione per relationem della sentenza di appello - Ammissibilità.
Le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado vanno lette come un tutt'uno in caso di doppia conforme declaratoria di responsabilità a carico dell'imputato. Peraltro, nel caso di “doppia conformità” delle decisioni di merito, deve essere ritenuta pienamente ammissibile la motivazione della sentenza d'appello per relationem rispetto a quella contenuta nella sentenza di primo grado, a condizione che le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi e argomenti di novità, diversi da quelli già esaminati e disattesi. Il giudice del gravame, infatti, nell'effettuare il controllo in ordine alla fondatezza degli elementi su cui è fondata la sentenza impugnata, non è chiamato a un puntuale riesame di quelle questioni riportate nei motivi di gravame sulle quali si sia già soffermato il giudice a quo. In tali ipotesi le motivazioni delle due pronunce, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare la congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri analoghi a quelli usati nel primo grado e in base ai medesimi passaggi logico-giuridici della decisione.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 15 maggio 2017 n. 23767
Impugnazioni penali – Appello – Analisi limitata all'ossatura della sentenza impugnata – Deduzioni non considerate da ritenersi implicitamente disattese - Ammissibilità.
Il giudice del gravame di merito (appello) non è tenuto a effettuare un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente, anche attraverso una loro valutazione globale, una spiegazione eseguita in modo logico e adeguato delle ragioni del suo convincimento così da dimostrare di aver tenuto presente ogni possibile fatto decisivo. Ne deriva che in tal caso vanno considerate implicitamente disattese le deduzioni difensive che, sebbene non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione. In altri termini, la motivazione della sentenza d'appello è sicuramente congrua se sono stati confutati gli argomenti che costituiscono “l'ossatura” dello schema difensivo presentato dell'imputato e non necessariamente tutte le singole deduzioni difensive della parte.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 15 maggio 2017 n. 23767
Impugnazioni penali – Appello – Genericità e aspecificità dei fatti riconosciuti – Travisamento della prova - Doppia conforme.
Il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per Cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 3 febbraio 2016 n. 4417
Appello - Doppia conforme - Reati contro il patrimonio - Furto.
Il giudice di legittimità, ai fini del vaglio di congruità e completezza motivazionale del provvedimento impugnato, deve avere riguardo - ove si tratti di una sentenza pronunciata in grado di appello - sia alla sentenza di primo grado che alla sentenza di secondo grado, che si integrano vicendevolmente, dando origine a enunciati ed esiti assertivi organici e inseparabili. E il dato immanente nella diacronica dinamica del processo decisionale del giudice di merito, è ancor più significativo allorché la sentenza di appello abbia interamente confermato le statuizioni del giudice di primo grado (doppia conforme), con varianti valutative non incidenti sulla omologia delle statuizioni decisorie in punto di penale responsabilità dell'imputato.
•Corte cassazione, sezione IV penale, sentenza 2 febbraio 2010 n. 4167