Arresti provvisori su segnalazione Interpol decadono se entro 60 giorni non c’è richiesta
La misura non è prorogabile se non viene trasmessa entro il termine la domanda formale e completa per poter procedere all’estradizione del soggetto sottoposto allo strumento cautelare
La richiesta formale di estradizione è l’unica condizione che possa giustificare la non decadenza di un arresto provvisorio operato in base a segnalazione della persona ricercata dall’Interpol. Infatti, la sola segnalazione non è sufficiente a mantenere il vincolo personale e se entro 60 giorni non giunge alle autorità italiane una richiesta valida per estradare la persona arrestata con la conseguenza che questa deve essere posta nuovamente in libertà. Per richiesta valida si intende quella che contenga tutti gli elementi previsti dalle convenzioni internazionali applicabili alla specifica vicenda e che soprattutto sia stata entro il termine concretamente trasmessa allo Stato richiesto.
Nel caso concreto, risolto dalla Cassazione penale con la sentenza n. 23490/2025, l’atto internazionale che veniva in evidenza era il Trattato in materia di estradizione concluso con il Messico.
La Corte ha accolto il ricorso della persona, arrestata in base alla segnalazione fatta dalle autorità messicane presso l’Interpol, ma non seguita dalla trasmissione della richiesta.
Il ricorrente lamentava l’illegittimità della proroga dell’arresto provvisorio, cioè disposto in vista della sua concreta estradizione, in quanto non era ancora giunta entro la scadenza la formale richiesta al ministero della Giustizia italiano. In effetti, vi era stato solo un annuncio da parte dell’ambasciata messicana del futuro inoltro della richiesta relativa alla eseguita segnalazione all’Interpol. La comunicazione dell’ambasciata non poteva però sopperire all’assenza della vera e propria richiesta in quanto non conteneva tutti gli elementi indicati dal Trattato per poter procedere all’estradizione del soggetto arrestato solo in via provvisoria.
Infine, fa rilevare la Cassazione che la stessa doverosa trasmissione della richiesta formale di estradizione può giustificare il mantenimento della misura cautelare personale provvisoria solo se corrispondente a tutti i requisiti imposti dallo specifico trattato da applicare nel caso concreto.