Professione e Mercato

Anagrafe nazionale (Anpr), si sblocca la consultazione per gli avvocati

È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (la n. 273 del 22 novembre 2023) il decreto 6 ottobre 2023 del Ministero dell’Interno. I certificati sono esenti dall’imposta di bollo

di Francesco Machina Grifeo

Approda finalmente in Gazzetta Ufficiale (la n. 273 del 22 novembre 2023) il decreto 6 ottobre 2023 del Ministero dell’Interno sull’aggiornamento dei servizi resi disponibili dall’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) che consente agli avvocati di richiedere, per finalità connesse all’esecuzione del mandato professionale, i certificati anagrafici in modalità telematica. Solo qualche giorno fa l’Organismo forense lanciava l’ennesimo allarme per la mancata uscita del decreto in G.U. rendendo lettera morta gli accordi raggiunti fra Consiglio nazionale forense e Ministero degli Interni, nel marzo scorso, in base ai quali gli Avvocati potranno accedere all’Anpr direttamente dal portale messo a disposizione dal Viminale “per esigenze legali e di giustizia”.

Il problema, ricordiamo, era stato segnalato dal Coa Roma sin dal novembre 2022 insieme agli Ordini di Napoli, Milano e Palermo, quando il Ministero dell’Interno era intervenuto, con la circolare n. 115/2022, operando una stretta che escludeva “la possibilità per il richiedente di acquisire, accedendo alla piattaforma ANPR con la propria identità digitale, certificati relativi a soggetti terzi”.

Nel settembre scorso poi era arrivato il via libera della Conferenza Stato Città. Il Ministro dell’Interno Piantedosi aveva commentato: “Un nuovo servizio che viene incontro alle esigenze professionali degli avvocati, con l’obiettivo di fornire loro strumenti tecnologici innovativi per rendere più agevole l’esercizio della professione legale”.

Sono 4 gli articoli del decreto a cui si deve aggiungere l’Allegato tecnico che contiene le specifiche di accesso all’ANPR.

L’Articolo 1 dopo il via libera alle interrogazioni da parte dei legali specifica che sono inibite all’avvocato le funzioni di consultazione diretta dei dati anagrafici nonché di estrazione di elenchi di iscritti.

Mentre l’Articolo 2 chiarisce che il Servizio prevede la verifica dell’iscrizione all’albo tramite la Piattaforma digitale nazionale dati della Presidenza del Consiglio. I certificati sono resi immediatamente disponibili nel sito web di ANPR agli avvocati che ne fanno richiesta e verranno rilasciati previa conferma dell’utilizzo per finalità connesse all’esecuzione del mandato professionale.E sono esenti dall’imposta di bollo (a i sensi dell’art. 18, comma 1, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115). Il legale potrà richiedere fino a trenta certificati al giorno. Previste anche verifiche a campione sul possesso dei requisiti, con l’ausilio del Cnf, per gli avvocati che nel semestre abbiano fatto più di 100 richieste.

L’Articolo 3 regola la Privacy. Gli avvocati, si legge, trattano i dati personali contenuti nei certificati rilasciati da ANPR, “in qualità di autonomi titolari del trattamento, per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto delle regole deontologiche adottate dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 512 del 19 dicembre 2018”. E ANPR conserva fino ad un massimo di trentasei mesi le informazioni relative alle richieste effettuate dall’avvocato.

L’Articolo 4 regola la pubblicazione del decreto e del relativo allegato sul sito internet www.anagrafenazionale.interno.it - del Ministero dell’Interno.

Mentre l’Allegato tecnico specifica le modalità di richiesta e rilascio dei certificati anagrafici nonché le misure di sicurezza e la lista dei certificati che possono essere richiesti. Sono in tutto 13 , e cioè: anagrafico di nascita; anagrafico di matrimonio; di cittadinanza; di esistenza in vita; di residenza; di residenza AIRE; di stato civile; di stato di famiglia; di residenza in convivenza; di stato di famiglia AIRE; di stato libero; di anagrafico di unione civile; di contratto di convivenza.

Inoltre, per i soggetti in possesso di copia analogica del certificato dotata di contrassegno, è prevista la possibilità di verificarne la corrispondenza con il certificato digitale tramite lettura del QR-code mediante smartphone e Pc.

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