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Anche ai lavoratori delle fondazioni liriche le tutele contro l'abuso dei contratti a termine

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I lavoratori del settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche non possono essere esclusi dalla tutela contro l'abuso dei contratti di lavoro a tempo determinato. Lo ha stabilito la Cgue con la sentenza 25 ottobre 2018 causa c-221/17

Il caso esaminato -Una signora è stata impiegata dal 2007 al 2011 come ballerina di fila dalla Fondazione Teatro dell'Opera di Roma in forza di plurimi contratti a tempo determinato. Nel 2012 ha chiesto al Tribunale di Roma di accertare l'illegittimità dei termini apposti in detti contratti e di convertire il suo rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato, ricorso che è stato respinto.
La Corte d'appello di Roma, investita della controversia, ha chiesto alla Corte di giustizia se il diritto dell'Unione osti a una normativa nazionale che esclude il settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche dall'ambito di applicazione delle norme generali di diritto del lavoro che sanzionano il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa.

La decisione - La Cgue ha dichiarato che l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osta a una siffatta normativa nazionale, qualora non esista nello Stato membro nessun'altra sanzione effettiva degli abusi accertati in tale settore.
La Corte ricorda che l'accordo quadro prevede misure minime tese ad evitare la precarizzazione dei lavoratori dipendenti. Gli Stati membri devono, così, adottare almeno una delle misure preventive previste dall'accordo quadro e dispongono al contempo, a tale riguardo, di un margine di discrezionalità e della facoltà di tener conto delle esigenze particolari di settori di attività specifici e/o di talune categorie di lavoratori.
La Corte constata che dal fascicolo risulta che la normativa italiana nel settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche non prevede nessuno dei limiti di cui all'accordo quadro riguardo alla durata massima totale di tali contratti o al numero di rinnovi degli stessi. Inoltre, non sembra neanche che il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato in tale settore sia giustificato da una ragione obiettiva. A tale riguardo, la Corte osserva che:
- il carattere pubblico delle fondazioni lirico-sinfoniche non incide sulla tutela dei lavoratori in base all'accordo quadro, giacché quest'ultimo è applicabile a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro;
- il fatto che l'Italia abbia tradizionalmente utilizzato contratti a tempo determinato nel settore specifico non esime tale Stato dal rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo quadro;
- dal fascicolo non risulta che vi sia una ragione per la quale gli obiettivi di sviluppo della cultura italiana e di salvaguardia del patrimonio storico e artistico italiano richiedano che i datori di lavoro del settore culturale e artistico assumano personale a tempo determinato;
- dal fascicolo non risulta che esigenze provvisorie del datore di lavoro giustifichino il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato;
- le considerazioni di bilancio non possono giustificare l'assenza di qualsiasi misura di prevenzione del ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato;
- dal fascicolo non risulta che il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato risponda all'esigenza di sostituire personale in attesa dell'esito di procedure di concorso, organizzate al fine di assumere lavoratori a tempo indeterminato.

Le sanzioni - Per quanto riguarda le sanzioni per l'abuso dei contratti a tempo determinato, la Corte osserva che l'accordo quadro non stabilisce un obbligo generale degli Stati membri di prevedere la trasformazione in un contratto a tempo indeterminato. Tuttavia, quando la normativa nazionale vieta tale tipo di sanzione in un settore specifico (nella fattispecie, quello delle fondazioni lirico-sinfoniche), occorre che vi sia, nel medesimo settore, un'altra misura effettiva per evitare, ed eventualmente sanzionare, l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato. Spetta ai giudici nazionali verificare se una siffatta misura esista nell'ordinamento giuridico interno e se essa abbia un carattere sufficientemente effettivo, dissuasivo e proporzionato per garantire l'applicazione dell'accordo quadro.
La Corte sottolinea che, se i giudici nazionali dovessero constatare l'inesistenza di una qualsiasi altra misura effettiva nella normativa nazionale per evitare e sanzionare gli abusi nei confronti del personale del settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, essi avrebbero comunque l'obbligo d'interpretare il diritto interno, nei limiti del possibile, in modo da sanzionare debitamente tale abuso e da eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, ad esempio applicando la sanzione prevista dalle norme generali di diritto del lavoro e consistente nel convertire automaticamente un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato qualora il rapporto di lavoro perduri oltre una data precisa.

Cgue –Sentenza 25 ottobre 2018 causa C-331/17

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