Lavoro

Appalto e sicurezza sul lavoro, la posizione di garanzia del committente resta tale anche con le nomina di un subappaltatore

Nota a Corte di Cassazione, Sez. II Civile, ordinanza 5 settembre 2024, n. 23843

Con la sentenza del 5 settembre 2024 n. 23843 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla posizione di garanzia assunta dal committente nell’ambito di un contratto d’appalto, con specifico riguardo al rispetto della normativa in tema di salute e sicurezza dei lavoratori.

La vicenda nasce da un ricorso per decreto ingiuntivo con cui un ingegnere aveva chiesto alla T. S.p.A. il pagamento delle proprie competenze professionali per attività svolta nell’ambito di lavori di adeguamento dell’impianto di climatizzazione di un immobile della predetta società.

La T. S.p.A. si è opposta, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto l’incarico era stato conferito all’ingegnere da parte della ditta appaltatrice, nell’ambito dei lavori di realizzazione, ristrutturazione e adeguamento di alcuni immobili. In particolare, la società opponente ha affermato di essersi limitata alla nomina dell’ingegnere quale responsabile dei lavori e coordinatore della sicurezza. Sia il Tribunale di Bologna sia la Corte d’Appello hanno accolto l’opposizione, ritenendo la T. S.p.A. estranea al contratto di prestazione professionale concluso tra il professionista e la società appaltatrice che comprendeva anche i lavori di adattamento degli impianti di condizionamento, per i quali si era resa necessaria la nomina del responsabile della sicurezza da parte della T. S.p.A. nella persona dell’ingegnere ai sensi del D.Lgs. n.81 del 2008.

La questione è giunta in Cassazione, dove la Corte ha colto l’occasione per ribadire che tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro vi rientra la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Tale obbligo è collegato alla qualifica di datore di lavoro assunta da parte del committente e, conseguentemente, alla sua posizione di garanzia.

In linea generale, la Corte ha rilevato che la responsabilità dell’appaltatore non solo non esclude quella del committente, ma anzi quest’ultima è configurabile “quando vi sia stata in concreto assunzione di una posizione di garanzia e comunque, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d’appalto” (Sez. 4 penale, Sentenza n. 12348 del 29/01/2008 Ud., dep. 20/03/2008, Rv. 239252 - 01)”.

La Corte ha ritenuto che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente, anche nel caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per infortuni, sia per la scelta dell’impresa, sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Corte ha altresì affermato che, in materia di infortuni sul lavoro, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione degli stessi, abbia omesso di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, poiché l’obbligo di verifica di cui all’art. 90, lett. a) del D. Lgs. n. 81 del 2008 non può risolversi nel mero controllo dell’iscrizione dell’appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo.

L’adempimento di un obbligo di legge da parte del committente non implica necessariamente la conclusione di un contratto d’opera con il professionista in quanto, sulla base dell’interpretazione del contratto concluso tra la società appaltatrice e la T. S.p.A., la Corte d’Appello ha accertato che esso comprendeva anche le spese per la progettazione e l’adeguamento degli impianti di illuminazione e condizionamento, e, tra questi, anche degli impianti di sicurezza.

Nel caso giudicato dalla Suprema Corte, il ricorso è stato quindi rigettato in quanto l’ingegnere aveva concluso un contratto specifico con la società appaltatrice, rispetto al quale la T. S.p.A. era rimasta estranea, avendo conferito l’incarico al ricorrente quale destinataria degli obblighi previsti dall’art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008.

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*A cura di Antonio Martini (Partner – CBA Studio Legale e Tributario), Ilaria Canepa (Senior Associate – CBA Studio Legale e Tributario), Alessandro Botti (Associate – CBA Studio Legale e Tributario), Arianna Trentino (Associate – CBA Studio Legale e Tributario)

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