Rassegne di Giurisprudenza

Apparecchio telefonico di colore diverso in sostituzione di uno non funzionante non è prodotto difettoso

a cura della redazione di PlusPlus24 Diritto

Contratti – Vendita – Apparecchio telefonico non funzionante – Sostituzione – Apparecchio telefonico di colore diverso – Uso professionale – Art. 1497 c.c.- Vizi della cosa venduta - Inadempimento del venditore – Non sussiste.
Si esclude che un telefono di colore diverso che sostituisce un telefono non funzionante e dello stesso modello si possa qualificare come prodotto difettoso. Difatti, l'oggetto in questione era idoneo all'uso cui era destinato né privo delle qualità promesse secondo quanto disposto dall'art. 1497 c.c. Si trattava di uno strumento di lavoro e di un acquisto ad uso professionale: ciò basta per escludere la disciplina del Codice del Consumo. Non si può profilare pertanto un grave inadempimento del venditore per vizi della cosa venduta, visto che il ricorrente aveva ritirato personalmente il nuovo apparecchio telefonico, constatandone il funzionamento e, anche se di colore diverso, aveva accettato un prodotto di suo gradimento.
•Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 24 maggio 2021 n. 14106

Contratti - Consumatore - Codice del consumo - Qualifica di professionista - Presupposti - Fattispecie risarcitoria conseguente alla stipula di un contratto di utenza telefonica da parte di un avvocato.
Per assumere la qualifica di professionista, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 206 del 2005, non è necessario stipulare un contratto che costituisca di per sé esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma è sufficiente che il contratto sia stipulato al fine di soddisfare interessi anche solo connessi o accessori rispetto allo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale. In particolare, ai fini dell'applicabilità delle norme contenute nel Codice del consumo, è atto compiuto dal professionista non solo quello che costituisca di per sé esercizio della professione, ma anche quello legato alla professione da un nesso funzionale. Per l'avvocato, sarà quindi atto della professione non solo la stipula con il cliente del contratto di mandato o di consulenza, ma anche la stipula di tutti i contratti necessari od utili per il compimento degli atti professionali: quali, ad esempio, l'acquisto di testi giuridici, la stipula di un'assicurazione della responsabilità civile professionale; l'appalto dei servizi di pulizia dello studio professionale; la somministrazione di luce, gas o, come nel caso di specie, servizi telefonici per lo studio professionale.
•Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 26 agosto 2018 n. 22810

Contratti in genere - Autonomia contrattuale - In genere - Contratti del consumatore - Qualifica di professionista - Assunzione - Presupposti - Conseguenze - Fattispecie di acquisto di riviste giuridiche in abbonamento o "software" gestionali da parte di un avvocato.
Per assumere la qualifica di professionista, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, non è necessario che il soggetto stipuli il contratto nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma è sufficiente che lo concluda al fine dello svolgimento o per le esigenze dell'attività imprenditoriale o professionale, sicché non può invocare il foro del consumatore l'avvocato che abbia acquistato riviste giuridiche in abbonamento o programmi informatici per la gestione di uno studio legale.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 31 luglio 2014 n.17466

Contratti - Tutela del consumatore - Nozione di consumatore - Contratti del consumatore - Disciplina - "Consumatore" e "professionista - Nozione - Fattispecie.
Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 1469 bis e segg. cod. civ. relativa ai contratti del consumatore, deve essere considerato "consumatore" la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un qualche contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di tale attività, mentre deve essere considerato "professionista" tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto "nel quadro" della sua attività imprenditoriale o professionale. Perché ricorra la figura del "professionista" non è necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente - come si evince dalla parola "quadro" - che esso venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale. ( Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace che aveva ritenuto, nell' ambito di un contratto di utenza di apparecchio radiomobile, la pattuizione relativa al cd. "anticipo conversazioni" non in contrasto con la disciplina dettata in tema di tutela del consumatore, in considerazione del fatto che il contratto era stato stipulato da soggetto non consumatore, quale deve considerarsi un avvocato che faccia uso della telefonia mobile anche per l'esercizio della su attività professionale).
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 22 maggio 2006 n. 11933