Penale

Applicazione della pena su richiesta, consenso non revocabile se c'è stato l'accordo

Lo ha stabilito la III Sezione penale della Cassazione, sentenza n. 25590 depositata oggi

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di Francesco Machina Grifeo

No alla revoca del consenso nell'applicazione della pena su richiesta una volta raggiunto l'accordo col Pm. L'articolo 446, co. 5, cod. proc. pen. (Richiesta di applicazione della pena e consenso), allorché afferma che "il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato", infatti si riferisce alla verifica dell'eventuale sussistenza di un vizio del consenso. Dunque "non attiene e non consente" la revoca del consenso stesso.

Lo ha stabilito la III Sezione penale della Cassazione, sentenza n. 25590 depositata oggi (segnalata per il Massimario), dichiarando inammissibile il ricorso di un uomo condannato per favoreggiamento della prostituzione. L'imputato infatti dopo la notifica del decreto di giudizio immediato scelse di definire il processo con i riti alternativi, rinunciando così al processo ordinario ma poi, a seguito dell'accordo col Pm, nell'udienza fissata dal Gip per la decisione revocò il consenso al patteggiamento.

Per la Suprema corte dunque va affermato che: "la notifica del decreto di giudizio immediato, che contiene l'indicazione che il processo potrà giungere alla definizione mediante il patteggiamento e la successiva formulazione dell'istanza da parte del procuratore speciale, a cui è stata conferita, come nel caso in esame, specifica procura speciale per la definizione del processo ex 444 cod. proc. pen. o con altri riti alternativi, consente di ritenere che la volontà dell'imputato si sia correttamente formata ed espressa".

Del resto, prosegue la decisione, nel ricorso non si prospetta l'esistenza di un vizio della volontà ma piuttosto il "ripensamento dell'imputato sul percorso intrapreso per essere giudicato con il rito ordinario".

In tema di patteggiamento, prosegue la Corte, quanto alla revocabilità del consenso, la giurisprudenza è ormai costante nell'affermare che l'accordo tra l'imputato e il Pm costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, una volta pervenuto a conoscenza dell'altra parte e quando questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra (Cass n. 48900/2015, che ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato avverso la sentenza ex art. 444, cod. proc. pen., che aveva recepito l'accordo raggiunto dal P.M. e il precedente difensore munito di procura speciale, successivamente revocato dall'imputato).

Nello stesso senso si è affermato (Cass. n. 12195/2019) in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti che "l'accordo tra l'imputato e il Pm costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile e non può essere modificato per iniziativa unilaterale di una parte, determinando effetti non reversibili nel procedimento (qui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso inteso a far valere la contrarietà alla scelta del rito espressa dall'imputata nell'udienza celebrata dopo il perfezionamento dell'accordo).

Infine, nella sentenza "Rinaldi" (n. 55124/2016) si è ritenuto "abnorme", in quanto determina "un'indebita regressione del procedimento", l'ordinanza del Tribunale che dispone la restituzione degli atti al giudice dell'udienza preliminare, il quale, ritenendo erroneamente revocabile il consenso all'applicazione della pena da parte dell'imputato, prima della ratifica dell'accordo da parte del giudice, aveva disposto il rinvio a giudizio.

La medesima decisione ha altresì rilevato che l'art.icolo 447 comma 3 cod. proc. pen. prevede che "durante il termine fissato dal giudice per esprimere il consenso o il dissenso sulla richiesta, quest'ultima non è revocabile sicché sarebbe illogico ritenere che, una volta raggiunto l'accordo, la richiesta possa invece essere revocata".

Sbaglia infine il ricorrente ad invocare l'applicazione dell'articolo 99 comma 2 cod. proc, pen. ("L'imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice"), in quanto nel caso in esame "dopo l'accordo è intervenuto il provvedimento del giudice, che è consistito nella fissazione dell'udienza per la definizione del processo".

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