Immobili

Ascensore esterno in condominio senza permesso

Per il Tar Lombardia non serve il permesso di costruire per l'ascensore esterno, basta la Scia

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di Marina Crisafi

Non serve il permesso di costruire per installare l'ascensore esterno in condominio, può bastare la Scia, in quanto si tratta di impianto che costituisce un mero volume tecnico e non di una vera e propria costruzione. È quanto emerge dalla recente sentenza (n. 388/2021) della seconda sezione del Tar Lombardia che ha dato ragione ai proprietari di un appartamento sito al terzo piano di una palazzina.

La vicenda
I ricorrenti invocavano l'intervento del giudice amministrativo per l'annullamento dell'ordinanza di sospensione dei lavori per l'installazione di un elevatore esterno in superamento delle barriere architettoniche presenti all'interno dell'edificio di proprietà.
Facevano presente che la palazzina in cui abitavano era priva di impianto ascensore, che lo stesso non poteva essere realizzato all'interno del corpo di fabbrica, e che, a tal fine, avevano presentato una prima Scia per l'installazione dell'elevatore esterno e una seconda in variante al progetto, comprendente la sopraelevazione dell'ascensore sì da consentirne l'accesso sino al piano terzo.
Il Comune, però, sospendeva i lavori evidenziando che il progetto risultava in contrasto con il piano delle regole (Pdr) e che per la realizzazione di sistemi elevatori a pertinenza di fabbricati esistenti, "che non assolvano al requisito di accessibilità ai vari livelli di piano, era necessario specifico provvedimento da parte dell'Amministrazione, in seguito a presentazione di istanza di permesso di costruire".
Da qui la richiesta di annullamento dell'ordinanza per eccesso di potere e travisamento dei fatti.
In particolare, i ricorrenti deducono l'illegittimità dell'ordine di inibizione comunale, nel quale si ritiene applicabile alla fattispecie l'articolo 5 del Pdr che impone una distanza minima non inferiore a 5 m per gli interventi di nuova costruzione, ampliamento, demolizione e ricostruzione di edifici esistenti. Precisano, infatti, che l'intervento non consiste in una nuova costruzione, in grado di generare nuova superficie coperta e i proprietari non sarebbero quindi tenuti al rispetto delle distanze da altri fabbricati previste dal Pdr.

Ascensore esterno, non è costruzione strettamente intesa
Il Tar ritiene le doglianze fondate. Riportandosi a quanto già affermato dalla giurisprudenza amministrativa, il collegio afferma infatti che "l'installazione di un ascensore all'esterno di un condominio non richiede il permesso di costruire, trattandosi della realizzazione di un volume tecnico, necessaria per apportare un'innovazione allo stabile, e non di una costruzione strettamente intesa (cfr. ex multis, Tar Lombardia, Milano, n. 580/2020; Tar Liguria, n. 97/2016)".
Ne discende che "la realizzazione di un ascensore non concorre alla creazione di volume o di superficie aventi rilievo in ambito edilizio, non generando tale opera un autonomo carico urbanistico".
Per cui, conclude il Tar annullando il provvedimento, la previsione che stabilisce le distanze dal confine delle nuove costruzioni, non può essere applicata ai vani ascensori, non essendo questi assimilabili a nuove costruzioni, "tenuto anche conto che le opere dirette all'abbattimento delle barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile".

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