Assegno bancario: anche l'azione cartolare è qualificata di regresso
In materia di assegno bancario, anche l’azione cartolare esercitata dal prenditore nei confronti del traente è qualificata come di regresso, giacché non è prevista l’accettazione del trattario e, in generale, non esiste un rapporto obbligatorio tra quest’ultimo e il prenditore. Ne deriva che - lo chiarisce la Cassazione con la sentenza 21336/2019 - a seguito del rifiuto di pagamento da parte del trattario sono configurabili solo azioni di regresso dell’ultimo portatore nei confronti del traente della quale è menzione nel primo comma dell’articolo 75 del Rd 1736/1933.
Promessa di pagamento e ricognizione di debito - La Suprema corte ha ricordato che la promessa di pagamento e la ricognizione di debito, secondo quanto previsto dall’articolo 1988 del Cc, dispensano colui al quale sono fatte dall’onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria; pertanto, in considerazione della natura recettizia della promessa, l’assegno riveste tale natura certamente nei rapporti fra traente e prenditore o fra girante e immediato giratario ma non anche nei confronti di chi si atteggi quale mero possessore del titolo, giacché, mancando in esso l’indicazione del soggetto al quale è fatta la promessa, non sussiste la ragione per cui si può attribuire il beneficio dell’inversione dell’onere della prova (Cassazione 15688/2013).
Pertanto, la ricognizione di debito e la promessa di pagamento, pur non avendo natura giuridica di confessione, consistendo la prima in una dichiarazione di scienza e la seconda in una dichiarazione di volontà, devono provenire da soggetto legittimato dal punto di vista sostanziale a disporre del patrimonio su cui incide l’obbligazione dichiarata.
Cassazione – Sezione I civile – Sentenza 13 agosto 2019 n. 21336