Civile

Assegno divorzio: il giudice deve valutare adeguatezza dei mezzi del richiedente e incapacità di procurarseli

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di Mario Piselli

In tema di assegno divorzile, il giudice, nello stabilire se e in quale misura esso debba essere riconosciuto, è tenuto, una volta comparate le condizioni economico patrimoniali delle parti e ove riscontri l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente e l’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, ad accertare rigorosamente le cause di una simile situazione alla luce dei parametri indicati dall'articolo 5, comma 6, prima parte della legge 898/1970, verificando se la sperequazione sia la conseguenza del contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio. Lo ha ribadito la Cassazione con l'ordinanza 28 giugno 2019 n. 17601.

Per la Suprema corte, il giudice decidente sull'assegno di divorzio deve compiere una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, fondata innanzitutto sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti.

La verifica non è sufficiente ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'articolo 5, comma 6, della legge 898/1970, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del matrimonio e delle effettive potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale.

La quantificazione andrà compiuta non tenendo a parametro il pregresso tenore di vita o l'autosufficienza economia, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato a un simile contributo.

Cassazione – Sezione I civile – Ordinanza 28 giugno 2019 n. 17601

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