Assicurazioni, controlli all’Autorità del Paese d’origine
L’intervento delle autorità di vigilanza in materia di assicurazioni dello Stato membro in cui vengono prestati i servizi deve essere limitato ai casi di urgenza e di pericolo reale e imminente per gli assicurati. Senza compromettere il principio generale che attribuisce la competenza sul controllo delle compagnie di assicurazione al Paese di origine.
Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza depositata ieri nella causa C-559/15, con la quale Lussemburgo è intervenuta a chiarire la delimitazione di competenze tra le autorità di vigilanza degli Stati membri nei confronti di intermediari di assicurazione.
È stato il Consiglio di Stato italiano a rivolgersi agli eurogiudici. Al centro della vicenda nazionale la decisione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) di vietare a una società con sede in Romania l’attività sul territorio italiano e la conclusione di nuovi contratti in Italia. Questo perché, secondo l’Ivass, il controllo della compagnia era di un cittadino italiano radiato dal registro degli intermediari. La società aveva impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo del Lazio sostenendo di dover essere sottoposta unicamente al controllo delle autorità rumene. Il ricorso era stato respinto e impugnato dinanzi al Consiglio di Stato che, prima di decidere, ha chiamato in aiuto la Corte Ue per alcuni chiarimenti sulla direttiva 92/49 sull’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita.
Un giudizio salomonico, quello della Corte di giustizia. Da un lato, infatti, gli eurogiudici, tengono conto della finalità della direttiva che punta a creare un sistema di autorizzazione unica, con il diritto per le imprese assicurative che hanno ottenuto il via libera in uno Stato membro a esercitare la propria attività in tutto lo spazio Ue, riconoscono la necessità di affidare il controllo sui requisiti soggettivi, «con particolare riguardo all’onorabilità dei suoi dirigenti», nonché oggettivi allo Stato membro di origine, che ha una competenza esclusiva. Dall’altro lato, però, la Corte, anche per evitare che il diritto Ue sia utilizzato per aggirare regole funzionali a tutelare gli assicurati, lascia un margine di intervento alle autorità dello Stato in cui l’impresa di assicurazione fornisce i servizi. Questo, però, unicamente nei casi in cui ci siano ragioni di urgenza che richiedano un intervento rapido a tutela di assicurati e beneficiari delle polizze e in presenza di un pericolo reale e imminente.
In questi casi, per i giudici Ue scatta la possibilità dello Stato membro di prestazione dei servizi di adottare azioni appropriate, incluso il divieto di stipulare nuovi contratti sul proprio territorio. A patto, però, che le misure siano unicamente conservative e, quindi, applicabili solo in attesa di una decisione dello Stato membro di origine.
Corte di cassazione – Sentenza C 559/15