Professione e Mercato

Avvocati, appropriazione di somme altrui: sospensione e non radiazione

Il Cnf, sentenza n. 122/2023, ha accolto in parte il ricorso del legale applicandogli la sanzione della sospensione al posto della radiazione, per la sottrazione di ingenti somme

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di Francesco Machina Grifeo

L'asserito stato di bisogno non scrimina la rilevanza deontologica né attenua la sanzione disciplinare per l'indebita appropriazione di somme altrui, tantopiù in mancanza di resipiscenza e di restituzione integrale del maltolto. Tuttavia, nel doveroso giudizio di bilanciamento di tutti i peculiari aspetti della vicenda, deve essere tenuta nella dovuta considerazione l'esistenza dei gravi problemi economico-familiari dell'incolpato il quale abbia agito in stato di bisogno e di gravi difficoltà economiche non dipendenti da fatto volontario o vita dissoluta, con conseguente valutazione della sanzione da irrogare in termini di non estrema gravità.

Con questa motivazione il Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 122 del 13 giugno 2023 (resa nota in questi giorni) ha parzialmente accolto il ricorso di un avvocato contro la radiazione dell'albo disposta dal Consiglio di disciplina per numerose condotte fraudolente ai danni del proprio assistito condannato per un duplice omicidio dal quale era stato assolto per incapacità di intendere e di volere e poi detenuto presso un Opg perché ritenuto pericoloso. L'assistito aveva ereditato una somma ingente, circa 2 milioni di euro, che il legale, munito di una procura notarile per gestire l'ordinaria amministrazione, aveva via via prelevato dai due conti (quello presso il Mps sul quale era abilitato ad operare e quello presso Intesa San Paolo che utilizzava falsificando le firme). Per tali condotte era scattata la condanna da parte della Corte di Appello di Firenze a 3 anni e 6 mesi di reclusione, poi divenuta definitiva. Il legale si era anche reso inadempiente nei confronti del Fisco avendo omesso di pagare "ogni e qualsivoglia contributo, tassa, imposta a partire dall'anno 1993" per un totale di diverse centinaia di miglia di euro.

Il ricorrente ha però censurato la misura della irrogata evidenziando di aver sempre seguito gli interessi esclusivi del proprio assistito, di non avergli procurato alcun danno economico e, infine, che in riferimento ai mancati pagamenti di imposte e tasse esso versava in stato di bisogno.

Per il Cnf la doglianza va parzialmente accolta. "In ossequio al principio enunciato dall'art. 21 dello stesso Ncdf, si legge nella decisione, nei procedimenti disciplinari, l'oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto allo scopo di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà che essere unica nell'ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. La sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato. E nella fattispecie non vi è dubbio che i fatti siano di una gravità decisamente significativa. Così come non vi è dubbio che il pregiudizio subito dal cliente, anche al netto dei versamenti in favore dei parenti e della sproporzionalità delle notule, sia economicamente rilevante".

"Non può sottacersi, tuttavia – si legge ancora nella decisione -, il comportamento tenuto dall'incolpato nel corso del procedimento e l'assenza di precedenti disciplinari. In particolare, il Giudice di prime cure su questo punto "ha errato nel parificare negli effetti la pendenza di (altri) procedimenti disciplinari con la sussistenza di precedenti decisioni definitive. E la differenza, come ben noto, non è di poco momento".

Per queste ragioni, in parziale riforma della decisione del CDD, il Cnf ha irrogato "quale sanzione congrua rispetto ai capi di incolpazione, tenendo in debita considerazione la qualificazione giuridica del reato contestato, quella della sospensione dall'esercizio professionale per la durata di anni 5 (cinque)".

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