Professione e Mercato

Avvocati: compensi attività stragiudiziale, no al rito sommario

Per la Cassazione, non si applica l'articolo 14 del Dlgs n. 150/2011 se l'attività stragiudiziale è autonoma rispetto a quella giudiziale

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di Marina Crisafi

No al rito sommario per il recupero dei compensi dell'avvocato se l'attività stragiudiziale ha carattere di autonomia rispetto a quella giudiziale. È quanto si legge nella sentenza n. 34620/2022 resa dalla seconda sezione civile della Cassazione.

La vicenda
Nella vicenda ad adire la Suprema Corte è un avvocato che presentava ricorso avverso l'inammissibilità dell'appello contro la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di condanna al pagamento degli onorari nei confronti di una Srl.
Il legale aveva agito con ricorso ex articolo 702-bis c.p.c. per vedersi riconosciuto il proprio credito professionale di quasi 800mila euro ma non era stato ammesso nella procedura di concordato preventivo presentata dalla società ex cliente.
Il giudice di prime cure aveva ritenuto che l'attore non avesse dato prova della stipulazione di un contratto di opera professionale con la convenuta, mentre il giudice di secondo grado aveva ritenuto che, a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs n. 150/2011 "debbano essere trattati con il rito previsto dall'art. 14 del decreto citato sia i giudizi in cui si discute solo dell'entità del compenso dovuto al professionista sia quelli in cui si discute anche la fondatezza della pretesa".
Pertanto, la Corte d'appello riteneva che l'ordinanza definitiva di primo grado non fosse appellabile così come previsto dall'articolo 14 comma 4 del decreto 150.

Il ricorso
Da qui il ricorso per cassazione da parte dell'avvocato che denunciava violazione e falsa applicazione dell'articolo 702-quater c.p.c. e dell'articolo 14, comma 4, del Dlgs n. 150/2011 per avere la corte d'appello ritenuto non appellabile l'ordinanza che aveva definito in primo grado un giudizio introdotto ex articolo 702-bis c.p.c. e non già ex articolo 28 della legge n. 794/1942. Giudizio in cui, lamentava il legale, controverso era l'an e non solo il quantum del compenso dovuto per prestazioni professionali rese in materia stragiudiziale e non giudiziale.

La decisione
Per gli Ermellini, nel merito, il ricorso è fondato.
Il nuovo testo dell'aricolo. 28 della legge 794/1942, sostituito dal Dlgs n. 150/2011, premettono da piazza Cavour, dispone che "per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente, l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., procede ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 150/2011".
A sua volta, tale ultima norma prevede che: "Le controversie previste dall'art. 28 legge 794/1942 e l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto (…) l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile".
Fatte queste premesse, la S.C. si riporta, quindi, all'orientamento attuale abbracciato dalle Sezioni Unite che hanno affermato: "il confronto fra le due norme, vecchio e nuovo testo dell'art. 28 cit., evidenzia che la controversia oggetto del disposto normativo è rimasta individuata nei medesimi termini. Si tratta – secondo un'esegesi consolidata – di una controversia e, quindi, di una correlata domanda, con cui l'avvocato chiede la liquidazione delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale, restando invece esclusa l'attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativa, o davanti a giudici speciali" (cfr. Cass. SS.UU. n. 4485/2018).
I giudici del Palazzaccio intendono dare continuità a tale indirizzo, del resto confermato da successive pronunce (cfr. Cass. n. 40829/2021; n. 15220/2022). E ritenendo che, nel caso di specie, l'attività stragiudiziale allegata a fondamento della pretesa alla corresponsione del compenso dedotta in giudizio "esibisce carattere di autonomia rispetto all'attività giudiziale" escludono l'applicazione dell'articolo 14 Dlgs n. 150/2011 accogliendo il ricorso dell'avvocato.

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