Professione e Mercato

Avvocati e formazione: arrivano i chiarimenti sui corsi professionali

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di Nicola Graziano

Con il Dm n. 17 del 9 febbraio 2018 si è intesa dare piena attuazione alla disciplina dei corsi di formazione per l'eccesso alla professione di avvocato (titolo IV, della legge del 31 dicembre 2012 n. 247 recante Nuova disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense», capo I rubricato «Tirocinio Professionale»). Il decreto infatti è stato emanato proprio per disciplinare le modalità di istituzione e di frequenza dei corsi di formazione e nel rispetto dei criteri indicati quali la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale, la serietà ed efficacia dei corsi di formazione (anche con riferimento alla loro durata minima) e il criterio di omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale circa la verifica, con profitto, della effettiva frequenza agli stessi da parte del praticante avvocato.

Se ne ricava, quindi, che secondo quando previsto dall'articolo 10 del Dm la partecipazione obbligatoria ai corsi di formazione sarà necessaria per i tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti decorso il termine di centottanta giorni dalla entrata in vigore del regolamento per cui fino alla decorrenza di tale data non sarà necessario aver partecipato ai sopra detti corsi di formazione per ottenere il rilascio del certificato di compiuto tirocinio che consente, come è noto, al praticante avvocato di essere ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di Corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio.

L'organizzazione dei corsi - L'articolo 2 del decreto prevede espressamente che i corsi di formazione possono essere organizzati dai Consigli dell'Ordine e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, anche se nel caso di organizzazione da parte degli altri soggetti previsti dalla legge e delle associazioni forensi, i corsi devono essere accreditati dai Consigli dell'Ordine, sentito il Cnf, o da quest'ultimo ove abbiano rilevanza nazionale.
La norma va giudicata in senso favorevole proprio perché la possibilità da parte di una pluralità di soggetti di poter organizzare i sopra detti corsi di formazione appare in linea con l'intento di ispirare i corsi alla libertà e al pluralismo dell'offerta formativa, anche se l'ampia formula utilizzata nell'articolo 2 trova un bilanciamento nella previsione di un rigoroso procedimento di accreditamento dei soggetti che sono legittimati a organizzare i corsi di formazione.

E infatti l'interessato presenta istanza di accreditamento contenente:
a) denominazione e dati identificativi del soggetto formatore;
b) esaustive indicazioni su organizzazione e durata del corso, date di inizio e fine delle attività formative, sede e spazi disponibili, capacità ricettiva, sistema di controllo delle presenze;
c) individuazione del comitato tecnico-scientifico con indicazione dei nominativi e del curriculum vitae dei componenti;
d) indicazione della quota di iscrizione richiesta e dei finanziamenti eventualmente ricevuti;
e) programma del corso e indicazione della metodologia didattica (come vedremo anche in parte per via telematica);
f) curriculum vitae dei docenti, che non devono aver subito sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.

Va specificato con riferimento ai docenti che l'articolo 4 prevede che essi saranno scelti tra avvocati, magistrati (non è specificato se anche a riposo), docenti universitari , nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato (come per esempio esperti di informatica o altro).
Nella scelta dei docenti, sono altresì valutati, sulla base dei curricula, i titoli, le pubblicazioni nelle materie oggetto del corso, l'esperienza già maturata come formatori e la frequenza di corsi di preparazione all'attività di formatore.
È ostativo alla nomina del docente la presenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento (ovviamente se ne deve tenere conto in relazione alle sanzioni disciplinari previste per ciascuna categoria professionale sopra richiamata).

Decreto 9 febbraio 2018 n. 17

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