Professione e Mercato

Avvocati: non basta insegnare in un "corso" per farsi chiamare professore

Il Cnf ha confermato la sanzione dell'avvertimento nei confronti di un avvocato che si fregiava del titolo di professore avendo insegnato in un corso di formazione

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di Marina Crisafi

Non basta insegnare in un corso per fregiarsi del titolo di professore. Il rischio è beccarsi una pesante sanzione per aver violato il codice deontologico forense. Il titolo di professore, infatti, è riservato ai docenti universitari in materie giuridiche (con l'obbligo di specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà di appartenenza). A ricordarlo è il Cnf (nella recente sentenza n. 122/2020, pubblicata il 22 gennaio scorso sul sito istituzionale del codice deontologico) confermando la sanzione dell'avvertimento inflitta ad un legale palermitano dal proprio consiglio dell'ordine.

La vicenda
L'avvocato era stato sanzionato, all'esito del procedimento disciplinare aperto dal Coa, sia per l'uso di titoli inesistenti che per l'errata informazione sull'attività professionale (articoli 21 e 17 del Codice deontologico forense).
Per questo, aveva impugnato la decisione innanzi al Consiglio Nazionale, ritenendo legittimo l'uso del titolo di professore, avendo insegnato a un corso di formazione per giuristi d'impresa e negando che l'indicazione del titolo avesse effetto distorsivo alla luce del ruolo di docente effettivamente svolto.
Per il Cnf, però, la tesi è assolutamente infondata.

La decisione
Dopo aver rigettato le altre censure, compresa la richiesta riunione dei procedimenti pendenti, il Consiglio ha affermato infatti che la norma deontologica consente di utilizzare il titolo di professore "esclusivamente ai docenti universitari in materie giuridiche (con l'obbligo di specificare la materia d'insegnamento)".
Per cui, è evidente l'impossibilità di equiparare lo svolgimento dei due incarichi di insegnamento e a nulla rileva il fatto che nella carta intestata dell'avvocato incolpato mancasse ogni specificazione idonea ad individuare il ruolo ricoperto e l'ambito di esercizio dell'attività di docenza.
"L'intento confusorio e captatorio appare quindi in re ipsa" e il ricorso va rigettato.

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