Avvocati sotto soglia: sì ai contributi Inps, no alle sanzioni
Con la circolare n. 107 del 3 ottobre, l'Inps recepisce le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale (sentenza n. 104 del 22 aprile 2022)
Con la circolare n. 107 del 3 ottobre, l'Inps recepisce le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale (sentenza n. 104 del 22 aprile 2022) sulla legittimità dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps da parte degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense a seguito del mancato raggiungimento della soglia di redditi o di volume d'affari. Incluso l'esonero dal pagamento delle sanzioni civili, fino al 2011, per l'omessa iscrizione . L'esclusione delle sanzioni, precisa l'Istituto, avverrà d'ufficio, senza dunque necessità di presentare apposite istanze. Mentre con un successivo "Messaggio", l'Istituto renderà note le modalità le richieste di rimborso delle somme versate a titolo di sanzioni civili e non più dovute.
In particolare, la circolare ricorda che, in merito al "contributo integrativo", la Consulta ha precisato che l'obbligo di versamento trova il presupposto nell'iscrizione all'Albo professionale e il relativo pagamento "non crea una vera e propria posizione previdenziale ma solo il diritto a prestazioni di carattere mutualistico-solidaristico". La Gestione separata Inps invece assolve a una funzione di chiusura del sistema e trova "il suo fondamento nell'esigenza della «universalizzazione» della tutela previdenziale".
Per l'Istituto di previdenza, dunque, le attività libero professionali sono sottratte all'obbligo di versamento della contribuzione alla Gestione separata Inps solo qualora ricadano nell'ambito di operatività di una Cassa di riferimento. Il rapporto tra i due sistemi previdenziali si pone infatti "non in modo alternativo, ma complementare". Nel senso che in assenza dell'uno, entra in gioco l'altro.
A decorrere dal 2017, ricorda la circolare, anche la Cassazione ha confermato l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps nei casi in cui i professionisti non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo alle Casse autonome professionali (precedentemente la Sezione lavoro ha affermato che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata non avrebbe trovato applicazione nei casi – come nella fattispecie dell'attività professionale forense - per i quali sussisteva una specifica Cassa di previdenza con una relativa regolamentazione speciale dell'obbligo di iscrizione e di pagamento dei contributi). "Ne consegue – continua la circolare - che il versamento della mera contribuzione integrativa alla Cassa autonoma professionale non può esentare il professionista dall'iscrizione alla Gestione separata Inps, che garantisce di ottenere una copertura previdenziale".
Tornando al tema delle sanzioni civili, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 12, del Dl n. 98/2011 (convertito dalla legge n. 111/2011) nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro, non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'Ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. Per la Corte Costituzionale la norma, pur essendo una norma di interpretazione qualificata come autentica, "lede l'affidamento scusabile riposto dagli interessati nell'esegesi resa dalla precedente giurisprudenza di legittimità".
In definitiva per l'Istituto di previdenza i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad Albi e che non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza e devono versare la contribuzione previdenziale alla Gestione separata, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla medesima Gestione separata Inps relativamente al periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica e, pertanto, fino all'anno di imposta 2011.