Avvocati: il tesserino professionale vale come documento di riconoscimento
Lo evidenzia il Consiglio dell'Ordine di Roma pronunciandosi sul rifiuto subito da un avvocato e inviando lettera formale a Poste Italiane
Il tesserino di iscrizione all'albo degli avvocati è un valido documento di riconoscimento. A sottolinearlo è il Consiglio dell'Ordine di Roma prendendo posizione su una "incresciosa" vicenda accaduta ad un legale che in un ufficio postale capitolino si è visto rifiutare il tesserino esibito quale documento.
Documento di identità e di riconoscimento: le differenze
Il Coa ha approfondito dunque la questione, partendo dall'analisi delle differenze tra il documento di identità e quello di riconoscimento.
Secondo la legge (articolo 1 comma 1 lettere C e D del Dpr 445/2000), infatti:
- il documento di riconoscimento è «ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l'identificazione personale del titolare»;
- il documento di identità, invece, è «la carta d'identità e ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare».
L'articolo 35 del Dpr si occupa poi di definirne l'equipollenza, sancendo al comma 1 che «in tutti i casi in cui viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2». E il successivo comma 2 stabilisce che «sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato».
La nota del Viminale
Sul punto è intervenuto a suo tempo anche il ministero dell'Interno, chiamato in causa da un quesito posto dalla prefettura di Varese in merito alla validità della tessera di giornalista quale documento di riconoscimento, ma valido anche per tutte le altre categorie.
La risposta del Viminale (prot. n. 34440/2006/Area II) non lascia spazio a dubbi, affermando che la tessera di appartenenza all'ordine dei giornalisti soddisfa i requisiti richiesti dalla legge e può quindi essere considerata documento di riconoscimento ai sensi del citato articolo 1 lettera C) del Dpr n. 445/2000.
In conclusione, fatta eccezione per i casi in cui la P.S. voglia accertare l'identità personale di un soggetto, la carta di identità può essere sempre validamente sostituita da un documento di riconoscimento equipollente.
L'intervento del Coa di Roma
Il Consiglio romano, quindi (in adesione al parere del consigliere Paolo Voltaggio) ha deliberato di inviare alla Direzione di Poste Italiane una nota nella quale verrà richiesto di dare specifiche istruzioni agli Uffici Postali affinché si adeguino alla normativa «senza opporre rifiuti da ritenersi illegittimi e lesivi della dignità dell'avvocato», invitando altresì tutti gli iscritti a segnalare qualsiasi inosservanza.