Avvocato: ok a compensi più bassi se l'impegno è limitato
Per la Cassazione, la semplicità delle questioni e il limitato impegno profuso dall'avvocato penalizzano il compenso
Giusto ridurre i compensi dell'avvocato se le questioni sono semplici e l'impegno profuso è limitato. Così la Cassazione (ordinanza n. 30286/2022) rigettando il ricorso di un avvocato che si doleva della liquidazione di un compenso inferiore a quello richiesto per la difesa d'ufficio di una parte ammessa al gratuito patrocinio.
La vicenda
L'avvocato si era opposto innanzi al tribunale di Chieti avverso il provvedimento con cui il Gup aveva liquidato il compenso per la difesa d'ufficio.
Il giudice dell'opposizione, però, respingeva evidenziando che il provvedimento opposto aveva riconosciuto gli importi previsti per tutte le quattro fasi del procedimento ai sensi del Dm 55/2014, esauritosi con la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, dando altresì conto delle modalità con le quali le singole fasi erano state considerate.
Chiariva anche che il decreto aveva valutato l'impegno difensivo, applicando, quanto alle prime tre fasi, i valori minimi e, per la fase decisionale, un valore ben superiore al minimo di legge.
Il ricorso
Il professionista adisce, quindi, il Palazzaccio denunciando che il tribunale aveva - senza alcuna giustificazione - riconosciuto un compenso inferiore a quello richiesto e senza pronunciare sulla richiesta di aumento tariffario formulata dall'opponente.
Inoltre, si duole della violazione dell'articolo 12 del Dm 55/2014, per non aver il tribunale pronunciato sulla richiesta di liquidazione dei compensi per le indagini preliminari, né motivato riguardo alla riduzione alla metà dei valori medi e alla liquidazione di un importo inferiore ai minimi tabellari.
La decisione
Per la sesta sezione civile, intanto, il ricorso inammissibile, poiché per effetto dell'attuale formulazione dell'articolo 360 n. 5 del Cpc, il controllo sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale" ed è denunciabile in cassazione solo la violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all'esistenza della motivazione in sé, ipotesi non configurabile nel caso in esame.
Invero, nella fattispecie, ritengono i giudici che l'obbligo di motivazione appare ampiamente assolto, sia riguardo alla liquidazione delle singole fasi, sia riguardo all'applicazione dei minimi tabellari.
Il Tribunale ha spiegato, infatti, che già in fase di liquidazione erano state correttamente remunerate le attività ricomprese nella quattro fasi del procedimento previste dal Dm 55/2014 – dallo studio alla decisione della controversia - ovviamente considerando solo l'attività processuale effettivamente svolta, dando altresì conto delle modalità con le quali le singole fasi erano state considerate tanto per l'attività dinanzi al Gip, che per quella dinanzi al Gup, in modo da evitare duplicazioni.
Per cui, "l'applicazione dei valori minimi appare giustificata dalla semplicità delle questioni e dal limitato impegno profuso dal ricorrente".
Nulla di fatto, neanche sui compensi per la fase delle indagini preliminari, posto che il tribunale era tenuto a liquidare per fasi e non per singole prestazioni, come invero prescrive l'articolo 4 del Dm 55/2014; implicitamente respinta " data la dichiarata semplicità delle questioni, già dibattute in un analogo processo – anche - la richiesta di aumento del compenso rispetto ai valori tabellari medi".
Stesse considerazioni anche per la riduzione di un terzo, visto che "la liquidazione delle spettanze del difensore della persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non deve superare il valore medio della tariffa, né tale valore di partenza può essere ridotto al di sotto del minimo" e sul compenso così determinato, "anche se nei valori minimi, la successiva applicazione della ulteriore decurtazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 106-bis, non costituisce violazione del minimo tariffario".
Si configura infatti, sentenzia infine, la Suprema corte, "un contenuto sacrificio delle aspettative economiche del professionista, che non ne svilisce il ruolo, posto che la riduzione prevista dall'art. 106-bis cit. non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico, né viene determinato a prescindere dalla valutazione della natura, contenuto e pregio dell'attività".