Avvocato senza requisiti: no alla cancellazione d’ufficio
Il CNF ribadisce che anche in caso di autocertificazione sull’insussistenza dei requisiti di permanenza all’albo, il COA non può procedere alla cancellazione d’ufficio dell’avvocato
L’avvocato non può essere cancellato d’ufficio dall’albo, anche nel caso in cui autocertifichi di non avere i requisiti di permanenza, in quanto lo stallo normativo rende inapplicabile ad oggi la disciplina ex articolo 21 della legge 247/2012. È quanto ha ribadito il Consiglio nazionale Forense con il parere n. 4/2025, pubblicato il 25 maggio 2025 sul sito del Codice deontologico, in risposta ad apposito quesito posto dal COA di Pisa.
Il quesito
Nello specifico, il Consiglio dell’ordine toscano...