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Azione revocatoria: possibile anche negli atti di locazione ultranovennale

Dalla ordinanza 25854 si possono trarre indicazioni per l'ammissibilità dell'azione nelle diverse fattispecie

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di Mario Finocchiaro

L’azione revocatoria può essere esperita contro qualunque atto di disposizione del patrimonio del debitore che rechi pregiudizio alle ragioni del creditore; ipotesi che può ben ricorrere anche nel caso di atti (come la locazione di durata ultranovennale) che, pur non essendo traslativi del bene, ne limitino, anche indirettamente, la possibilità di aggressione in sede esecutiva, pregiudicando le ragioni del creditore. Lo hanno affermato i giudici della terza sezione della Cassazione con l’ordinanza 16 novembre 2020 n. 25854 (presidente  e relatore Sestini)

  La vicenda alle esame della Suprema corte

Tizio - debitore di un istituto di credito - ha stipulato, con il proprio figlio un contratto di locazione ultranovennale. Esperita, dal cessionario di tale credito, azione revocatoria  ex articolo 2901 Cc, il tribunale ha accolto la domanda e dichiarato inefficace, nei confronti del creditore, tale contratto.

Confermata tale statuizione dai giudici di appello, il debitore ha proposto ricorso per cassazione avverso tale pronuncia, assumendo – tra l’altro – che il contratto di locazione non è un atto di disposizione del patrimonio e che – per l’effetto la domanda (revocazione) non poteva essere accolta.

Andando di diverso avviso la Suprema corte, confermando le pronunce di merito, ha ritenuto che anche una locazione ultranovvenale, anche se non priva il debitore della proprietà dell’immobile è – comunque – tale da ridurre, anche indirettamente, la possibilità di aggressione in sede esecutiva, pregiudicando le ragioni del creditore.

Le motivazioni dei giudici della Cassazione

Dalla ordinanza 25854 si possono trarre le seguenti indicazioni. Andiamo con ordine.

Nello stesso senso della decisione in esame, i contratti di locazione o di affitto ultranovennali, i quali costituiscono atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sono soggetti all'azione revocatoria, ove ne ricorrano gli estremi, Cassazione, sentenza 22 gennaio 1970, n. 138, in Giustizia Civile, 1970, I, p. 1045, con nota di Lazzaro G.,Atti di disposizione lesivi della garanzia generica e concorso tra risoluzione e azione revocatoria”.

Per riferimenti, confronta i seguenti aspetti:

- è suscettibile di revoca ai sensi dell'articolo 2901 del Cc il contratto con cui un coniuge trasferisca all'altro un immobile, al dichiarato fine di dare esecuzione agli obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata; la relativa domanda sottopone alla cognizione del giudice anche l'esame degli accordi preliminari stipulati in sede di separazione, che abbia dato causa al trasferimento, senza necessità che sia proposta specifica impugnazione contro gli stessi, sempre che siano stati dedotti in giudizio i presupposti di diritto e di fatto rilevanti ai fini della decisione; da ciò consegue che la valutazione relativa alla sussistenza dei requisiti per la revoca andrà compiuta con riferimento sia ai preliminari accordi di separazione, sia al contratto definitivo di trasferimento immobiliare, Cassazione, sentenza 13 maggio 2008, n. 11914, in “Guida al Diritto”, 2008, f. 27, p. 71, con nota di Piselli M., «Per determinare l’esistenza di un pregiudizio occorre valutare gli accordi preliminari»;

- non esiste nell'ordinamento positivo un'azione di impugnativa della locazione, stipulata dall'usufruttuario, per frode in danno del nudo proprietario, l'unico strumento previsto a tutela di quest'ultimo essendo la disciplina specifica dettata dall'articolo 999 del Cc, che stabilisce, oltre che le condizioni di forma e di sostanza richieste per l'opponibilità al proprietario del contratto costitutivo del diritto personale di godimento, la durata massima del rapporto di locazione dopo la cessazione dell'usufrutto; né la mancata configurazione, a tutela del proprietario, accanto e ad integrazione di quanto derivante dalla previsione contenuta nel citato articolo 999, di un'azione diretta a far valere la nullità per frode della locazione stipulata dall'usufruttuario, si pone in contrasto con gli articoli 3 e 42 della Costituzione, essendo la disciplina in materia frutto di un equilibrato contemperamento dei vari interessi in gioco, Cassazione, sentenza 20 marzo 2008, n. 7485, in “Giustizia civile”, 2009, I, p. 1725, con nota di Izzo N., «La locazione dell’usufruttuario tra la tutela del nudo proprietario e quella imperativa del conduttore».

Per i giudici di merito, per utili riferimenti:

- per il rilievo che l’’atto di costituzione del vincolo di destinazione ex articolo 2645-ter del Cc, pur non determinando la fuoriuscita dei beni dal patrimonio del disponente, comporta un effetto di segregazione patrimoniale che imprime ai beni stessi una destinazione idonea a sottrarli alla generica garanzia dei creditori in quanto, per effetto della costituzione del vincolo, possono costituire oggetto di esecuzione solo per i debiti contratti per la realizzazione del fine di destinazione; da ciò consegue l'assoggettabilità all'azione ex articolo 2901del Cc., Appello Bologna, sentenza 10 agosto 2017, in “Archivio locazioni”, 2017, p. 701 ;

- nel senso che l’articolo 2923, comma 3, Cc considera la locazione a canone vile automaticamente inopponibile ai terzi (aggiudicatario e creditori) senza necessità di esperire un giudizio di cognizione ordinario nell'ambito del quale dimostrare la sussistenza degli altri e più gravosi presupposti per la pronuncia ex art. 2901 Cc, atteso che la pattuizione di un canone incongruo comporta, infatti, di per sé la valutazione che le parti abbiano concluso un contratto pregiudizievole nella consapevolezza di arrecare un danno ai creditori del locatore: non occorre la statuizione del giudice di cognizione né la dimostrazione di quale fosse in concreto lo stato soggettivo dei contraenti, Tribunale Verona, sentenza 13 maggio 2020, in Inexecutivis, 2020;

- per l’affermazione che il cosiddetto family trust (ovvero il trust istituito per provvedere ai bisogni della famiglia) costituisce un atto di disposizione a titolo gratuito, con conseguente assoggettabilità ad azione revocatoria alle condizioni di cui all'articolo 2901 del Cc, ovvero che il debitore conoscesse il pregiudizio che lo stesso arrecava alle ragioni creditorie e che, in ipotesi di atto anteriore al sorgere del credito, esso fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; per gli atti a titolo gratuito è infatti sufficiente la consapevolezza da parte del debitore e non anche del terzo beneficiario, del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, si sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, Tribunale Piacenza, sentenza 6 luglio 2015, in Trusts, 2016, p. 62;

- nel senso che l’atto di disposizione patrimoniale effettuato in adempimento di un debito scaduto è revocabile ai sensi dell’articolo 2901, comma 3, Cc se risulta che il debitore avrebbe potuto soddisfarlo ricorrendo a soluzioni alternative, non pregiudizievoli per gli altri creditori e che, pertanto, è revocabile un contratto di locazione immobiliare venticinquennale ancorché il ricavato sia stato utilizzato per soddisfare un debito scaduto, Tribunale Genova 21 ottobre 1996, in Vita notarile, 1997, p. 767, con nota di Viotti G., Dell’azione revocatoria

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