Penale

Benefici penitenziari: la Cassazione sui permessi di necessità ai detenuti

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Permessi - Permesso di necessità - Evento grave ed eccezionale - Disturbo psichico del figlio del detenuto - Esclusione.
Il permesso previsto dall'art. 30, comma 2, O.P. può essere concesso solo eccezionalmente e per eventi familiari di particolare gravità. Il termine “gravità” non si riferisce soltanto a un evento luttuoso o drammatico, ma deve essere inteso come un qualsiasi avvenimento particolarmente significativo nella vita di una persona. Il profilo della particolare gravità dell'evento si confonde con quello dell'eccezionalità, nel senso che essi insieme concorrono a definire un fatto del tutto al di fuori della quotidianità, sia per il suo intrinseco rilievo fattuale sia per la sua incidenza nella vita del detenuto e nella sua esperienza di isolamento carcerario. In tal senso la Corte ha escluso che il disturbo autistico del figlio del detenuto potesse configurare un evento con le caratteristiche sopra evidenziate.
•Corte cassazione, sezione I penale, sentenza 13 dicembre 2016 n. 52820

Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Permessi - Permesso di necessità - Concessione - Requisiti - Accertamento - Incidenza dell'evento nella vicenda umana del detenuto - Necessità.
La concessione dei permessi di necessità al detenuto secondo la previsione di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 26 luglio 1975 n. 354 è subordinata alla sussistenza di tre requisiti fondamentali: quello dell'eccezionalità della concessione, quello della particolare gravità dell'evento giustificativo e quello della correlazione dello stesso con la vita familiare. Il relativo accertamento deve essere altresì compiuto tenendo conto dell'idoneità del fatto a incidere nella vicenda umana del detenuto.
•Corte cassazione, sezione I penale, sentenza 1° dicembre 2016 n. 51409

Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Permessi - Permessi di necessità ex articolo 30 O.P. - Grave malattia psichica di un familiare - Riconducibilità.
Il permesso di necessità deve essere concesso non solo in ipotesi di evento unico, ma anche in ipotesi di vicenda familiare particolarmente grave e non usuale, idonea a incidere profondamente nella vicenda umana del detenuto e nel grado di umanità della stessa sanzione detentiva. In tal senso anche la malattia psichica, quale grave situazione cronica perdurante nel tempo, dalla quale sia affetta la moglie del detenuto istante, può rivestire il grado di gravità idoneo a ricondurre la fattispecie nell'ambito dell'articolo 30, comma 2, O.P.
•Corte cassazione, sezione I penale, sentenza 1° settembre 2016 n. 36329

Esecuzione della pena - Carcere - Benefici penitenziari - Permesso di necessità - Condotta carceraria - Irrilevanza.
Il permesso di necessità prescinde del tutto dal ravvedimento del condannato, potendo essere concesso anche al detenuto che non abbia tenuto condotta corretta. Ne consegue che i rilievi disciplinari contestati al detenuto istante non possono avere rilievo circa l'esame dei requisiti richiesti ai fini della concessione del permesso di necessità, ma possono, certo in modo doveroso, essere considerati sul versante della predisposizione di una scorta che accompagni il detenuto nel corso del permesso e della predisposizione di apposite cautele, connesse alla gravità dei reati commessi e alla personalità del condannato, anche per come manifestatasi nel corso dell'espiazione.
•Corte cassazione, sezione I penale, sentenza 18 aprile 2016 n. 15953

Benefici penitenziari - Permessi - Permesso di necessità - Art. 30 O.P. - Necessità di consumazione di matrimonio - Configurabilità come grave motivo - Esclusione - Profili di incostituzionalità della norma - Esclusione.
Non costituisce grave motivo familiare che, se accertato, può legittimare la concessione di permesso a norma dell'articolo 30 della legge 354/1975, la necessità di trascorrere un breve periodo di tempo con il coniuge, al fine di consumare il matrimonio celebrato in carcere, a favore del detenuto che non si trovi ancora nelle condizioni di poter godere di un permesso premio previsto nel successivo articolo 30-ter della medesima Legge. La Corte esclude che si possa profilare un contrasto con il dettato costituzionale (articoli 2, 3, comma 2, 27, comma 3, 29 e 117 della Costituzione) nella parte in cui la nozione di evento familiare di particolare gravità non ricomprende eventi di speciale rilevanza, quale il diritto del detenuto alla sessualità con il coniuge allo scopo di procreare. Trattasi infatti di intervento additivo in una materia riservata alla discrezionalità del legislatore, che, in quanto tale, esula dal controllo di legittimità costituzionale.
•Corte cassazione, sezione I penale, sentenza 12 gennaio 2016 n. 882

Ordinamento penitenziario - Magistrato di sorveglianza - Permesso di necessità - Articolo 30 O.P. - Nozione - Eventi familiari - Presupposti e condizioni per la concessione.
Il permesso di necessità trova la sua ratio nel concetto di umanizzazione della pena e nel riconoscimento del valore dei legami familiari, compresi quelli che riguardano i “prossimi congiunti”, per tali dovendo intendersi i soggetti indicati dall'articolo 307, comma quarto, del Cp, contenendo quest'ultimo una disposizione di portata generale. Deve pertanto essere riconosciuto il permesso al detenuto che voglia pregare sulla tomba del giovane nipote scomparso prematuramente, essendo ravvisabile sia il requisito della eccezionalità dell'evento, in quanto certamente non usuale, sia quello della gravità dello stesso, idoneo a incidere profondamente nella vicenda umana del detenuto.
•Corte cassazione, sezione I penale, sentenza 17 dicembre 2015 n. 49898

Ordinamento penitenziario - Magistrato di Sorveglianza - Richiesta di permesso - Discussione tesi di laurea all'esterno dell'istituto penitenziario - Fattispecie non riconducibile al permesso di necessità di cui all'art. 30 O.P.
È del tutto arbitraria l'interpretazione del permesso di necessità, disciplinato dall'articolo 30 O.P., diretta a ricondurre la discussione della tesi di laurea in luogo esterno all'istituto penitenziario alla categoria degli “eventi familiari di particolare gravità” che costituiscono il presupposto giuridico del suddetto beneficio. Tale interpretazione appare altresì strumentale, essendo chiaramente motivata dalla consapevolezza che il detenuto, a causa della sua elevata pericolosità, quale desumibile dalla gravità dei reati per i quali è stato condannato, non può beneficiare del permesso premio disciplinato dall'articolo 30-ter O.P.
•Corte cassazione, sezione I penale, sentenza 15 gennaio 2015 n. 1778

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