CANNA FUMARIA, SPESE SECONDO I MILLESIMI
Se abbiamo ben compreso, nell’ambito di un condominio, tre “soli” proprietari hanno installato una canna fumaria. Se così è – salvo esame del regolamento condominiale contrattuale e salvo diverso accordo tra di loro - le relative spese devono essere ripartite tra i suddetti condòmini in proporzione ai millesimi di proprietà. Infatti, questi ultimi sono comproprietari dell’impianto, a norma dell’articolo 1123, comma 3, del Codice civile, per il quale, «qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità». Si veda, in tema, per tutte, Cassazione 27 settembre 1994, n. 7885, secondo cui «i presupposti per l’attribuzione della proprietà comune a vantaggio di tutti i partecipanti vengono meno se le cose, i servizi e gli impianti di uso comune, per oggettivi caratteri materiali e funzionali, sono necessari per l’esistenza e per l’uso, ovvero sono destinati all’uso, non di tutto l’edificio, ma di una sola parte, o di alcune parti di esso».Non rileva, invece, ai fini della ripartizione delle spese, l’altezza del piano.