Penale

Carcere duro, il no a detenere una pianola e libri di musica viola il diritto allo studio del detenuto

L’amministrazione penitenziaria e il giudice di sorveglianza investito del reclamo devono appurare la sussistenza di un diritto fondamentale della persona e valutare se ragioni di sicurezza ne giustifichino la compressione

di Paola Rossi

Negare al detenuto al 41 bis di poter avere una pianola e materiale per dedicarsi all’apprendimento della musica viola il suo diritto allo studio se il possesso dello strumento non lede diritti riconosciuti all’amministrazione penitenziaria e quindi il diniego risulta ingiustificato.

A fronte di una simile richiesta da parte della persona internata in carcere, l’amministrazione penitenziaria prima e il magistrato di sorveglianza poi in caso di reclamo del richiedente si devono chiedere se il detenuto stia agendo al fine di vedersi riconosciuto un diritto soggettivo e se vi siano interessi contrapposti meritevoli di tutela e operare una comparazione tra essi per decidere.

La Corte di cassazione - con la sentenza n. 7546/2025 - ha perciò accolto il ricorso del condannato al carcere duro che aveva domandato di poter avere una pianola ma si era visto opporre il no dalla direzione del carcere e, opposto reclamo contro questo diniego, aveva adito il giudice ottenendo un rigetto de plano della richiesta.

Contro la decisione negativa il detenuto ha poi proposto ricorso per cassazione ottenendo l’annullamento con rinvio da parte dei giudici di legittimità.

Al centro della questione risolta c’è la corretta interpretazione delle disposizioni degli articoli 35-bis e 69 della legge 354/1975 in base ai quali, secondo la Cassazione penale, il reclamo in questa materia deve sollecitare il giudice a valutare non la tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, ma il pregiudizio concreto e attuale sofferto eventualmente dalla persona reclusa a causa della scelta dell’amministrazione che risulti lesiva di una sua posizione di diritto soggettivo. Si tratta di un giudizio mirato ad accertare il riconoscimento della sussistenza di un diritto soggettivo anche quando questo non sia espressamente declinato dalla legge.

La decisione ora annullata aveva ritenuto che il provvedimento dell’amministrazione penitenziaria non incidesse su una posizione di diritto soggettivo del detenuto, anche come “proiezione di un diritto intangibile della persona”.

Invece, va affermato che il diniego all’acquisto di testi di studio e di una pianola per esercitarsi incide sul diritto allo studio che è diritto fondamentale riconosciuto ai detenuti anche in base ai principi costituzionali e che non è limitato neanche per i detenuti sottoposti al regime del cosiddetto 41 bis.

In effetti, in tale regime è riconosciuta espressamente la possibilità di iscriversi a corsi di studio, svolgere attività da autodidatta e acquistare o detenere libri. Inoltre, va detto che il ricorrente era già stato autorizzato nel precedente carcere a utilizzare un pianoforte e avere materiale per studiare la musica.

In conclusione, per la Cassazione emerge il diritto soggettivo del ricorrente mentre non si appalesano particolari esigenze di sicurezza che giustifichino il no dell’amministrazione penitenziaria.

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