Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra il 3 ed il 7 gennaio 2022

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di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) sentenza e vizio di omessa o apparente motivazione; (ii) spese di lite, compensazione tra le parti e sindacato in sede di legittimità; (iii) successione nel processo e giudizio di cassazione; (iv) notificazione, domicilio professionale e oneri del notificante ; (v) equa riparazione ed ammontare del diritto accertato nel giudizio “presupposto”; (vi) giudizio di appello e limiti a divieto di “ius novorum”; (vii) rimessione in termini, sciopero dell’ufficio postale e processo tributario; (viii) regolamento di competenza, sospensione del procedimento e regime impugnatorio.

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PROCEDURA CIVILE - I PRINCIPI IN SINTESI

 

SENTENZA - Cassazione n. 13/2022
L’ordinanza riafferma che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

 

SPESE PROCESSUALI - Cassazione n. 76/2022
La pronuncia dà continuità al principio secondo cui la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione.

 

SUCCESSIONE NEL PROCESSO - Cassazione n. 77/2022
La decisione ribadisce che il soggetto che proponga ricorso per cassazione in qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado del giudizio, deve non soltanto allegare la propria “legitimatio ad causam” per essere subentrato nella medesima posizione del dante causa, ma deve altresì fornirne la prova, la cui mancanza, attenendo alla regolare costituzione del contraddittorio nella fase d’impugnazione, è rilevabile anche d’ufficio, ed ha per conseguenza la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

 

IMPUGNAZIONI - Cassazione n. 115/2022
La pronuncia ribadisce che la richiesta all’ufficiale giudiziario di notifica dell’impugnazione nel domicilio dei procuratori esercenti la propria attività professionale nell’ambito della circoscrizione di assegnazione deve avvenire con l’indicazione del loro “domicilio professionale”, il cui accertamento costituisce un adempimento preliminare incombente sul notificante e deve essere soddisfatto tramite il previo riscontro di esso presso l’albo professionale, che rappresenta la fonte legale di conoscenza del domicilio degli iscritti e nel quale il procuratore ha l’obbligo di fare annotare i mutamenti della sua sede.

 

EQUA RIPARAZIONE - Cassazione n. 173/2021
Enunciando il principio di diritto, la decisione specifica che in sede di giudizio di equa riparazione, ai fini dell’articolo 2-bis, comma 3, della legge n. 89/2001, l’ammontare del diritto accertato nel giudizio “presupposto” si determina tenendo conto dell’importo capitale e, altresì, dell’incremento derivante dal computo degli interessi e della rivalutazione maturati sino a quando si compie l’accertamento - poi definitivo - nel giudizio “presupposto”.

 

IMPUGNAZIONI - Cassazione n. 199/2021
Cassando con rinvio la sentenza impugnata, l’ordinanza afferma che, a fronte di una domanda svolta in primo grado e finalizzata ad ottenere l’adempimento di pattuizioni contrattuali aventi ad oggetto il trasferimento di un determinato compendio immobiliare, non può ritenersi nuova, in grado di appello, la domanda con la quale l’appellante si sia limitato a richiedere la condanna dell’appellato al pagamento dell’equivalente pecuniario dello stesso compendio.

 

RIMESSIONE IN TERMINI - Cassazione n. 268/2021
Enunciando il principio di diritto, l’ordinanza afferma che l’istituto della rimessione in termini di cui all’articolo 153 del Cpc trova applicazione anche al processo tributario, ma non sussistono i requisiti della causalità e della assolutezza dell’impedimento, tali da giustificare la tardività della proposizione del ricorso originario del contribuente, nell’ipotesi di chiusura dell’ufficio postale nell’ultimo giorno utile per effettuare la notifica, a causa dello sciopero del personale, poiché - a prescindere dalla necessità che la richiesta di rimessione deve essere tempestiva, con adeguata dimostrazione dell’assolutezza dell’impedimento - , nel rito speciale tributario, il contribuente può effettuare la notifica del ricorso di primo grado mediante consegna diretta alla Agenzia delle entrate, all’impiegato addetto, che ne rilascia ricevuta, ai sensi dell’articolo 16, terzo comma, del Dlgs n. 546 del 1992.

 

COMPETENZA - Cassazione n. 283/2021
La pronuncia riafferma che il provvedimento reso dal giudice del merito dopo la sospensione del procedimento determinata dalla proposizione di regolamento di competenza, consista o meno nel compimento di atti urgenti, ai sensi del secondo comma dell’articolo 48 del Cpc, nella specie limitandosi a disporre la convocazione del Ctu, ha carattere ordinatorio e non decisorio, e, quindi si sottrae al ricorso per cassazione di cui all’articolo 111 della Costituzione, posto che non statuisce su posizioni di diritto soggettivo, sostanziale o processuale.

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PROCEDURA CIVILE - IL MASSIMARIO

Procedimento civile - Sentenza - Motivazione - Vizio di omessa motivazione - Duplice configurabilità - Difetto assoluto di motivazione ovvero motivazione apparente - Estremi - Fattispecie in tema di esterovestizione. (Cc, articolo 2697; Dpr, n. 917/1986, articolo 73; Cpc, articoli 132 e 360)
Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Nel caso di specie, relativo ad un fenomeno di esterovestizione, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso dell’Ufficio finanziario, soccombente in entrambi i gradi di merito, ha cassato con rinvio la sentenza gravata avendo il giudice tributario d’appello giustificato, a corredo motivazionale, due soli argomenti - presentazione di fatture e disponibilità di un libretto di assegni -  da ritenere circostanze irrilevanti al fine di provare l’autonomia o meno della società estera rispetto alla compagine italiana con la quale aveva in comune parte del nome e la persona fisica che ne costituiva il vero fulcro di imputazione di volontà ed interessi; in tale senso, specifica la decisione in epigrafe, la prova - raggiunta o meno - nonché la relativa motivazione sull’esistenza dell’organizzazione all’estero risultano eccentriche al fine del decidere, concretando altresì una motivazione apparente, ricorrente, cioè, quando un testo vi sia, ma completamente avulso da quello che costituisce la questione prospettata al giudice). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile V, ordinanza 4 ottobre 2018, n. 24313; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 6 marzo 2018, n. 5209; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 7 aprile 2017, n. 9105; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 7 aprile 2014, n. 8053).

Cassazione, sezione V civile, sentenza 4 gennaio 2022, n. 13 - Presidente Cirillo - Relatore Fracanzani

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Procedimento civile - Spese processuali - Mancata compensazione da parte del giudice - Obbligo motivazionale - Insussistenza - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione. (Cpc, articoli 92 e 360)
In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di telecomunicazioni, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata ritenendo sul punto che l’esercizio del potere di compensazione delle spese di lite fosse discrezionale e riservato al giudice del merito). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 26 aprile 2019, n. 11329).

Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 4 gennaio 2022, n. 76 - Presidente Scoditti - Relatore Valle

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Procedimento civile - Successione nel processo - Proposizione del ricorso per cassazione - Prova della legittimazione - Necessità - Conseguenze. (Cc, articolo 2697; Cpc, articoli 110 e 372)
Il soggetto che proponga ricorso per cassazione in qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado del giudizio, deve non soltanto allegare la propria “legitimatio ad causam” per essere subentrato nella medesima posizione del dante causa, ma deve altresì fornirne la prova, la cui mancanza, attenendo alla regolare costituzione del contraddittorio nella fase d’impugnazione, è rilevabile anche d’ufficio, ed ha per conseguenza la dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in conseguenza di una domanda azionata in via monitoria dalla titolare di una farmacia convenzionata nei confronti di un’azienda sanitaria provinciale, la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per omessa dimostrazione della qualità di erede in capo al ricorrente che aveva soltanto dichiarato di essere erede della defunta senza in alcun modo comprovare la sussistenza effettiva della suddetta qualità, né tantomeno la sua condizione di erede unico). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 26 settembre 2019, n. 24050; Cassazione, sezione civile L, sentenza 27 gennaio 2011, n. 1943).

Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 4 gennaio 2022, n. 77 - Presidente Scoditti - Relatore Valle

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Procedimento civile - Impugnazioni - Notificazione - Procuratori esercenti la propria attività professionale nell’ambito della circoscrizione di assegnazione - “Domicilio professionale” - Accertamento - Onere del notificante - Assolvimento - Riscontro presso l’albo professionale - Necessità - Violazione - Conseguenze. (Cpc, articoli 137, 325 e 326)
La richiesta all’ufficiale giudiziario di notifica dell’impugnazione nel domicilio dei procuratori esercenti la propria attività professionale nell’ambito della circoscrizione di assegnazione deve avvenire con l’indicazione del loro “domicilio professionale”, il cui accertamento costituisce un adempimento preliminare incombente sul notificante e deve essere soddisfatto tramite il previo riscontro di esso presso l’albo professionale, che rappresenta la fonte legale di conoscenza del domicilio degli iscritti e nel quale il procuratore ha l’obbligo di fare annotare i mutamenti della sua sede. All’onere di verifica, attraverso l’agevole consultazione degli albi professionali, attualmente informatizzati ed accessibili telematicamente, presso l’albo professionale del domicilio dei procuratori dove notificare l’impugnazione corrisponde l’assunzione da parte del notificante del rischio dell’esito negativo della notifica richiesta in un domicilio diverso da quello effettivo (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per tardività della relativa notificazione, sollevata in via preliminare dal controricorrente: nella circostanza, infatti, la predetta verifica era stata compiuta in occasione della prima notifica in maniera del tutto irrituale, dato che il notificante, piuttosto che consultare l’albo professionale, si era limitato a fare riferimento all’indirizzo, non più attuale, dello studio professionale dei difensori indicato nell’atto di appello e nell’intestazione della sentenza di secondo grado; la necessaria consultazione dell’albo professionale, dal quale risultava invece il nuovo indirizzo dello studio professionale era infatti avvenuta soltanto in funzione della prosecuzione del procedimento notificatorio, avviato quando oramai erano spirati i termini per l’impugnazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 24 luglio 2009, n. 17352; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 febbraio 2009, n. 3818).

Cassazione, sezione I civile, ordinanza 4 gennaio 2022, n. 115 - Presidente Scotti - Relatore Pazzi

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Procedimento civile - Giudizio per l’equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo - Misura dell’indennizzo - Limite massimo - Criteri di determinazione - Computo interessi e rivalutazione - Accertamento, poi definitivo, nel giudizio “presupposto”. (Cpc, articolo 10; Legge n. 89/2001, articoli 2 e 2-bis)
In tema di equa riparazione, ai fini dell’articolo 2-bis, comma 3, della legge n. 89/2001, l’ammontare del diritto accertato nel giudizio “presupposto” si determina tenendo conto dell’importo capitale e, altresì, dell’incremento derivante dal computo degli interessi e della rivalutazione maturati sino a quando si compie l’accertamento - poi definitivo - nel giudizio “presupposto” (Nel caso di specie, relativo ad una controversia in materia di lavoro, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto da due lavoratrici, in applicazione dell’enunciato principio, ha cassato con rinvio il decreto impugnato avendo la corte d’appello, ai fini della determinazione del valore dei diritti accertati nel giudizio “presupposto”, erroneamente tenuto conto degli interessi e della rivalutazione monetaria fino alla data di proposizione delle opposizioni alle ingiunzioni nel giudizio “presupposto” in luogo di quella del deposito della sentenza resa dalla sezione lavoro della corte del merito). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 19 marzo 2019, n. 7695).

Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 5 gennaio 2022, n. 173 - Presidente Lombardo - Relatore Abete

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Procedimento civile - Impugnazioni - Giudizio di appello - Domande ed eccezioni nuove - Limiti - Divieto di “ius novorum” - Portata - Domanda di adempimento di pattuizioni contrattuali aventi ad oggetto il trasferimento di un determinato compendio immobiliare - Appello - Domanda di condanna al pagamento dell’equivalente pecuniario dello stesso compendio - Domanda “nuova” - Configurabilità - Esclusione. (Cc, articoli 1453 e 2932; Cpc, articoli 112 e 345)
Al cospetto di una domanda, svolta in primo grado, finalizzata ad ottenere l’adempimento di pattuizioni contrattuali aventi ad oggetto il trasferimento di un determinato compendio immobiliare, non può ritenersi nuova in grado di appello la domanda con la quale l’appellante si sia limitato a richiedere la condanna dell’appellato al pagamento dell’equivalente pecuniario dello stesso compendio. Non vi è dubbio, infatti, che tale domanda svolta in appello attenga alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, corra tra le stesse parti e tenda alla realizzazione, almeno in parte, dell’utilità finale già avuta di mira con l’originaria domanda (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione gravata avendo la corte territoriale ritenuto inammissibile ex articolo 345 del codice di procedura civile la suddetta domanda sul rilievo che quella proposta in citazione dal ricorrente, finalizzata ad ottenere il trasferimento degli immobili, fosse ontologicamente diversa da quella riferita al controvalore degli immobili medesimi, mai proposta in primo grado). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 7 settembre 2020, n. 18546; Cassazione, sezione civile II, sentenza 12 dicembre 2018, n. 32146; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 13 settembre 2018, n. 22404; Cassazione, sezione civile II, sentenza 12 gennaio 2017, n. 659; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 15 giugno 2015, n. 12310; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 11 aprile 2014, n. 8510; Cassazione, sezione civile II, sentenza 28 luglio 2005, n. 15883; Cassazione, sezione civile II, sentenza 22 febbraio 2001, n. 2613).

Cassazione, sezione I civile, ordinanza 5 gennaio 2022, n. 199 - Presidente Scaldaferri - Relatore Fidanzia

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Procedimento civile - Atti processuali - Termini - Rimessione in termini - Processo tributario - Applicabilità - Notifica del ricorso da parte del contribuente nell’ultimo giorno utile - Impedimento per chiusura dell’ufficio postale a causa dello sciopero del personale - Requisiti della causalità e della assolutezza dell’impedimento - Sussistenza - Esclusione - Fondamento. (Dlgs, n. 546/1992, articoli 16, 20 e 21; Cpc, articolo 153)
L’istituto della rimessione in termini di cui all’articolo 153 del codice di procedura civile (articolo 184-bis del codice di procedura civile, prima della legge n. 69 del 2009,) trova applicazione anche al processo tributario, ma non sussistono i requisiti della causalità e della assolutezza dell’impedimento, tali da giustificare la tardività della proposizione del ricorso originario del contribuente, nell’ipotesi di chiusura dell’ufficio postale nell’ultimo giorno utile per effettuare la notifica, a causa dello sciopero del personale, poiché - a prescindere dalla necessità che la richiesta di rimessione deve essere tempestiva, con adeguata dimostrazione dell’assolutezza dell’impedimento - nel rito speciale tributario, il contribuente può effettuare la notifica del ricorso di primo grado mediante consegna diretta alla Agenzia delle entrate, all’impiegato addetto, che ne rilascia ricevuta, ai sensi dell’art. 16, terzo comma, del Dlgs n. 546 del 1992 (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’articolo 384 del codice di procedura civile in quanto, diversamente da quanto ritenuto dal giudice tributario d’appello secondo cui lo sciopero del servizio postale, quale fatto “verosimile” ed eccezionale, era tale da giustificare la remissione in termini del contribuente, il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure doveva ritenersi ormai tardivo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 4 dicembre 2020, n. 27773; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 6 luglio 2018, n. 17729; Cassazione, sezione civile V, sentenza 3 febbraio 2017, n. 2905; Cassazione, sezione civile III, sentenza 4 aprile 2013, n. 8216; Cassazione, sezione civile V, sentenza 31 agosto 2007, n. 18353; Cassazione, sezione civile I, sentenza 3 maggio 2007, n. 10209; Cassazione, sezione civile L, sentenza 23 gennaio 2003, n. 1014).

Cassazione, sezione V civile, ordinanza 5 gennaio 2022, n. 268 - Presidente Cirillo - Relatore D’Orazio

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Procedimento civile - Competenza - Regolamento di competenza - Sospensione del procedimento - Provvedimento reso dal giudice del merito di convocazione del Ctu - Carattere ordinatorio - Conseguenza - Impugnazione mediante ricorso per cassazione ex articolo 111 della Costituzione - Inammissibilità. (Costituzione, articolo 111; Cpc, articoli 47 e 48)
Il provvedimento reso dal giudice del merito dopo la sospensione del procedimento determinata dalla proposizione di regolamento di competenza, consista o meno nel compimento di atti urgenti, ai sensi del secondo comma dell’articolo 48 del codice di procedura civile, ha carattere ordinatorio e non decisorio, e, quindi si sottrae al ricorso per cassazione di cui all’articolo 111 della Costituzione, posto che non statuisce su posizioni di diritto soggettivo, sostanziale o processuale (Nel caso di specie, la Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto avverso l’ordinanza con la quale il giudice del merito aveva disposto la convocazione del Ctu, ritenuta la condotta di parte ricorrente connotata da colpa grave, ha altresì comminato la sanzione prevista dall’articolo 96, ultimo comma, del codice di procedura civile, con conseguente condanna di quest’ultima al pagamento in favore del controricorrente di una somma equitativamente determinata nell’importo indicato in dispositivo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 13 maggio 2005, n. 10043; Cassazione, sezione civile I, sentenza 17 dicembre 1988, n. 6905).

Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 7 gennaio 2022, n. 283 - Presidente Lombardo - Relatore Scarpa

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