Penale

Cassazione: sì alla bancarotta fraudolenta anche in ipotesi di difficoltosa ricostruzione delle scritture contabili

Nota a sentenza: Cass. pen., Sez. V, 16 marzo 2022, n. 8960

immagine non disponibile

di Fabrizio Ventimiglia e Giorgia Conconi *

Con la sentenza in commento la Cassazione ha ribadito che "nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza".

Questa in sintesi la vicenda processuale.

La Corte d'Appello di Roma riformava parzialmente la sentenza del Tribunale con cui il Presidente del consiglio di amministrazione e, successivamente, amministratore di fatto, di una società fallita veniva condannato per talune ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. L'imputato, ricorreva per Cassazione eccependo – tra le varie doglianze oggetto dei motivi di ricorso – il difetto di determinatezza del decreto che dispone il giudizio, il vizio di motivazione e il travisamento della prova in relazione alla condanna inflittagli con riferimento al capo di imputazione riguardante l'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale. Invero, la difesa dell'imputato – censurando la genericità dell'imputazione nonché l'integrazione da un punto di vista oggettivo del fatto di bancarotta documentale – riteneva che la Corte territoriale avesse erroneamente tratto il dato dell'impossibilità di ricostruzione della movimentazione degli affari di una società fondando tale convincimento unicamente in forza della contestazione in capo all'imputato del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

La Suprema Corte ha affrontato tale motivo di ricorso valutando distintamente, da un lato, la genericità dell'imputazione e, dall'altro, la sussistenza del fatto di bancarotta documentale. Con riferimento alla prima doglianza la Corte ha ritenuto il ricorso infondato, in quanto con il capo imputazione erano stati puntualmente precisati i tratti essenziali del fatto di reato contestato a garanzia del contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa.

Di contro, i Giudici di legittimità hanno accolto la censura inerente al vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento al reato di bancarotta documentale, rilevando come la Corte territoriale avesse effettivamente basato il giudizio di colpevolezza in ordine al succitato reato sulla mera sussistenza del fatto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Rispetto a tale profilo, la Cassazione, avendo annullato l'impugnata sentenza nella parte relativa al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che – come sopra affermato – incide direttamente sulla motivazione del provvedimento in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, ha ritenuto di dover necessariamente annullare il provvedimento anche con riferimento a quest'ultima parte.

Sul punto, i Giudici di legittimità hanno ribadito un importante principio di diritto secondo cui il delitto di bancarotta fraudolenta documentale non tutela solo l'interesse all'informazione in relazione alle vicende patrimoniali di una società, ma altresì l'interesse alla conoscenza documentata e utile ai fini giuridici delle stesse, specificando che, proprio per tale ragione, il reato in parola non è integrato unicamente dall'impossibilità di ricostruzione della contabilità, ma anche in presenza di un difficoltoso accertamento della stessa.

Pertanto – ha precisato la Corte – il Giudice del rinvio nel riformare l'impugnata sentenza dovrà tenere conto del sopra richiamato principio, secondo cui, come detto, il reato in parola si configura anche laddove la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, sebbene possibile, sia stata ostacolata per gli organi fallimentari da "difficoltà superabili solo con particolare diligenza".

*a cura dell'avv. Fabrizio Ventimiglia e della Dott.ssa Giorgia Conconi (Studio Legale Ventimiglia)

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©