Censurato l’avvocato che non paga il domiciliatario
Il Cnf ricorda che l’avvocato ha l’obbligo di corrispondere il compenso al collega domiciliatario ove non adempia il cliente
L’avvocato che incarica un altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, laddove non adempia il cliente, deve provvedere a retribuirlo. È quanto sottolinea il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 234/2023, pubblicata il 4 febbraio 2024 sul sito del codice deontologico, rigettando il ricorso di un avvocato censurato per non aver liquidato i compensi al collega domiciliatario cui si era rivolto per un procedimento presso terzi.
La vicenda
Nella vicenda, un avvocato...