Professione e Mercato

Certificato di compiuta pratica forense senza istanza dell'interessato

Lo ha chiarito il Cnf, sentenza n. 59 del 27 marzo 2023, accogliendo il ricorso di un aspirante legale

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di Francesco Machina Grifeo

L'avvocato praticante che si è cancellato dall'albo al termine della compiuta pratica forense ha comunque diritto a vedersi riconosciuto il tirocinio svolto anche se non ha presentato una specifica richiesta. Il rilascio del certificato, infatti, non presuppone più l'istanza da parte dell'interessato. Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Scarano), sentenza n. 59 del 27 marzo 2023 (resa nota in questi giorni), accogliendo il ricorso di una laureata in giurisprudenza che dopo essersi cancellata aveva chiesto, a distanza di anni, il riconoscimento del periodo svolto per accedere all'esame di Stato.

Il Coa di Rieti aveva però respinto la richiesta rilevando che la ricorrente dopo aver svolto un periodo di pratica forense tra il novembre 2011 e il gennaio 2014 aveva deciso di cancellarsi dal registro dei praticanti "senza richiedere alcuna certificazione in merito all'attività svolta". Inoltre, dall'esame dei libretti di pratica risultava che aveva svolto "compiutamente e proficuamente i primi 3 semestri di tirocinio, sui 4 all'epoca previsti dalla normativa". Contro questa delibera l'aspirante avvocato ha proposto ricorso sostenendo, tra l'altro, che doveva applicarsi la normativa previgente, salvo la riduzione del periodo di tirocinio a 18 mesi (come previsto dall'articolo 48 della legge n. 247/2012). Oltre all'errata applicazione del principio tempus regit actum: il rilascio del certificato, avente valore di mera attestazione della pratica, costituirebbe un atto vincolato in funzione certificatoria.

Il Cnf precisa che alla scadenza del periodo previsto dalla legge non consegue automaticamente il rilascio del certificato di compiuta pratica, "ma al fine occorre un'attività di verifica che la legge affida al COA, nell'ambito dei compiti di vigilanza e controllo di un corretto ed efficace tirocinio forense (art. 29, comma 1, lett. c) della legge n. 247/2012, specificati nell'art. 8 DM n. 70/2016)".

Ciò detto, prosegue la decisione, il COA ha effettivamente espletato tale attività ed ha convalidato i tre semestri di tirocinio svolti dalla dott.ssa "necessari ai fini del completamento del periodo ai sensi della l. 247/2012". È vero poi che la dott.ssa, al termine del periodo di tirocinio, aveva formulato istanza di cancellazione dal Registro, senza richiedere il rilascio del certificato di compiuta pratica, tuttavia "la nuova disciplina dettata dal DM n. 70/2016, applicabile al caso in esame con riferimento al procedimento di rilascio del certificato, non prevede più la richiesta dell'interessato ai fini del rilascio del certificato, ma onera il COA, all'esito delle verifiche svolte nell'ambito dei compiti di vigilanza e controllo, al rilascio del certificato di compiuta pratica (art. 8, comma 6)". Se il DM n. 70/2016 "non poteva trovare applicazione nel gennaio 2014, in quanto è entrata in vigore solo nel 2016", si deve aggiungere che invece "era vigente al momento della richiesta della Dott.ssa".

La cancellazione, dunque, n on ha interrotto il tirocinio che si era già compiuto a seguito della convalida dei tre semestri operata dal COA che "avrebbe dovuto … rilasciare o meno il certificato di compiuta pratica a norma del D.M. 70/2016".

La ricorrente lamenta infine l'illegittima applicazione dell'aricolo 17, comma 10, della legge n. 247/2012 inapplicabile prima della sua entrata in vigore. Anche questa censura coglie nel segno. Il termine di sei anni per la richiesta del certificato, spiega il Cnf, è da considerarsi riferito unicamente ai tirocini soggetti alla nuova disciplina. Come è stato precisato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Dm.n. 70/2016, ai tirocini in corso alla data di entrata in vigore del regolamento "continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio" (CNF parere 41/2021). I praticanti già iscritti e non assoggettati alla nuova disciplina possano rimanere iscritti oltre il sessennio, potendo richiedere senza termine il certificato di compiuta pratica (CNF parere 42/2022).

In conclusione, dunque, la ricorrente ha diritto ad ottenere il certificato di compiuta pratica pari ai 3 semestri.

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