Cgue: minori indagati, difensore presente dal primo interrogatorio
La Corte Ue, sentenza della Corte nella causa C-603/22, traccia i paletti in materia di equo processo dei minori indagati o imputati
La Corte Ue, sentenza della Corte nella causa C-603/22, interviene in materia di equo processo dei i minori. E afferma che devono avere la possibilità concreta ed effettiva di essere assistiti da un difensore. Non solo, l’assistenza deve essere offerta al più tardi prima del primo interrogatorio da parte della polizia.
Il caso – Nel corso di un procedimento a carico di tre minori imputati per una effrazione, è venuto fuori che i ragazzi erano stati interrogati dalla polizia senza la presenza di un difensore. Prima del primo interrogatorio non erano informati neppure dei loro diritti, così come i loro genitori. I difensori nominati d’ufficio hanno chiesto che le precedenti dichiarazioni siano eliminate dagli atti. A questo punto il giudice nazionale si è rivolto alla Corte di giustizia chiedendo se le disposizioni del prorprio paese siano conformi al diritto dell’Unione. .
La decisione - La Corte Ue, con la decisione odierna, ha chiarito che i minori indagati o imputati devono avere la possibilità concreta ed effettiva di essere assistiti da un difensore, se del caso, nominato d’ufficio. E che a tale obbligo deve ottemperarsi prima del primo interrogatorio da parte della polizia o di qualsiasi altra autorità di contrasto o giudiziaria e, al più tardi, nel corso di quest’ultimo.
Inoltre, se compiono 18 anni durante il procedimento, i diritti conferiti ai minori devono perdurare “allorché ciò è appropriato alla luce di tutte le circostanze della fattispecie, compresa la maturità e la vulnerabilità delle persone di cui trattasi”.
La Corte sottolinea poi che i minori devono essere informati dei loro diritti processuali il più rapidamente possibile, al più tardi, prima del primo interrogatorio. Tali informazioni devono essere comunicate in modo semplice ed accessibile, adeguato alle loro necessità specifiche. Un documento standard, destinato agli adulti, non soddisfa detti requisiti.
Per quanto riguarda infine le prove incriminanti tratte da dichiarazioni rese in violazione di tali diritti, la normativa dell’Unione non impone di prevedere la possibilità per il giudice nazionale di dichiarare inammissibili prove del genere; tuttavia, il giudice deve poter verificare il rispetto di tali diritti e trarre tutte le conseguenze derivanti dalla loro violazione, in particolare relativamente al valore probatorio delle prove in questione.