Comunitario e Internazionale

Cgue: status di rifugiato, ogni Paese Ue può decidere diversamente

Per la Corte Ue, sentenza nella causa C-753/22, uno Stato membro non è tenuto a riconoscere automaticamente lo status di rifugiato concesso in un altro Stato membro

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di Francesco Machina Grifeo

Qualora uno Stato membro non possa respingere una domanda di protezione internazionale di un richiedente al quale un altro Stato membro ha già concesso la protezione ma dove tuttavia è a rischio di essere sottoposto a un trattamento inumano o degradante, deve procedere ad un nuovo esame individuale, tenendo però conto della decisione dell’altro Stato membro e degli elementi a sostegno della stessa. Lo ha stabilito la Corte con la sentenza nella causa C-753/22 (Bundesrepublik Deutschland) .

La vicenda - Una cittadina siriana, che aveva ottenuto lo status di rifugiata in Grecia, ha poi presentato una domanda di protezione internazionale in Germania. Un giudice tedesco ha ritenuto che, a causa delle condizioni di vita dei rifugiati in Grecia, corresse un serio rischio di subire trattamenti inumani o degradanti, sicché non poteva farvi ritorno. L’autorità tedesca ha però respinto la sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiata concedendole la protezione sussidiaria. L’interessata ha quindi proposto ricorso davanti ai giudici tedeschi.

Il rinvio pregiudiziale - La Corte amministrativa federale tedesca chiede alla Corte di giustizia se, in una situazione del genere, l’autorità competente sia tenuta a riconoscere al richiedente lo status di rifugiato per il solo motivo che tale status gli è già stato riconosciuto dall’altro Stato membro o se essa possa procedere ad un nuovo esame autonomo di tale domanda nel merito.

La decisione - Nella sua sentenza, la Corte constata che, in questa fase del diritto dell’Unione, gli Stati membri non sono tenuti a riconoscere automaticamente le decisioni di riconoscimento dello status di rifugiato adottate da un altro Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia farlo. La Germania non si è avvalsa di tale facoltà.

In tali circostanze, spiega un comunicato della Corte di Lussemburgo, qualora l’autorità competente non possa respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale di un richiedente al quale un altro Stato membro abbia già concesso tale protezione, a causa di un serio rischio per il richiedente di essere sottoposto, in quest’altro Stato membro, ad un trattamento inumano o degradante, essa deve procedere ad un nuovo esame individuale, completo e aggiornato delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Nell’ambito di tale esame, l’autorità deve comunque tenere pienamente conto della decisione dell’altro Stato membro di concedere la protezione internazionale al richiedente e degli elementi a sostegno di tale decisione. A tal fine, essa deve avviare, nel più breve tempo possibile, uno scambio di informazioni con l’autorità che l’ha adottata. Se il richiedente soddisfa le condizioni per essere considerato rifugiato, l’autorità deve riconoscergli tale status senza disporre di un potere discrezionale.

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