Circolazione stradale, multa valida anche senza gli estremi del certificato di taratura dell'autovelox
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Autovelox - Verbale di contestazione - Certificato di taratura periodica – Menzione - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Ai fini della legittimità della sanzione irrogata per la violazione di cui all'art. 142, comma 8, c.d.s., rilevata con autovelox non è necessario che il verbale di constatazione contenga una specifica menzione, con indicazione degli estremi, del certificato di taratura periodica. Questa indicazione non è funzionale alla prova dell'effettuazione della taratura stessa che va difatti fornita dall'amministrazione mediante la produzione delle relative certificazioni.
• Corte di Cassazione, Sezione VI civile civile, ordinanza 18 giugno 2021, n. 17574
Circolazione stradale - Limiti di velocità - Violazioni - Apparecchiature - Affidabilità - Contestazione - Verifiche periodiche - Accertamento giudiziale - Annotazione dei verbalizzanti - Irrilevanza
In caso di contestazione circa l'affidabilità delle apparecchiature con cui sono rilevate automaticamente le violazioni dei limiti di velocità, il giudice è tenuto ad accertare se sono state effettuate le periodiche verifiche di funzionalità e taratura, non potendosi ritenere sufficiente, in quanto non coperta da fede privilegiata, l'annotazione a tal fine apposta da chi ha redatto il verbale di contestazione.
• Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Ordinanza 18 giugno 2020 n. 11776
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Eccesso di velocità ex art. 142 comma 8 cds - Violazione dell'indicazione della taratura dell'autovelox - Nullità del verbale d'accertamento – Non sussiste
Né il codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione, né la L. n. 273 del 1991 prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso.
• Corte di Cassazione, Sezione VI civile, Ordinanza 6 marzo 2018, n. 5227
Circolazione stradale - Velocità - Eccesso - Accertamento a mezzo di strumento rilevatore - Omessa indicazione degli estremi dell'omologazione - Illegittimità del verbale - Esclusione - Opposizione - Specifica contestazione in ordine alle caratteristiche dello strumento - Onere probatorio della p.a. -.
In tema di sanzioni amministrative per eccesso di velocità nella circolazione stradale, l'omessa indicazione nel verbale d'accertamento delle caratteristiche dell'apparecchiatura di rilevazione della velocità (ed in particolare della corrispondenza di essa al tipo omologato) non comporta l'invalidità dell'accertamento stesso. Tuttavia, la contestazione dell'idoneità della fonte di prova (in sede d'opposizione ai sensi dell'art. 205 C.d.S.) sottopone la P.A. all'onere di integrare la documentazione sul punto, al fine di rendere inoppugnabile la rilevazione (la S.C. ha così cassato la sentenza che, su specifica opposizione a riguardo, aveva affermato "tout court" l'illegittimità del verbale per mancata indicazione dei dati di omologazione, senza verificare se l'amministrazione avesse o meno assolto all'onere di integrare la documentazione sul punto).
• Corte di Cassazione, Sezione II Civile Sentenza 15 giugno 2007, n. 14040
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