Coa, sì a terzo mandato non consecutivo solo dopo identico tempo di durata del secondo
La norma parla di durata effettiva e uindi assume rilevanza l’eventuale proroga del consiglio nel uale l’avvocato ha svolto il proprio secondo mandato
Il divieto del terzo mandato consecutivo per i componenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati impone che per la nuova eleggibilità passiva debba essere trascorso un tempo pari a quello in cui si è svolto il secondo mandato precedente. Per cui se il secondo mandato - a causa della proroga del Coa - ha superato il normale quadriennio l’avvocato non potrà candidarsi se la consiliatura saltata è stata inferiore a quella del secondo mandato. Compreso quindi quando il Coa cui non ha preso parte l’aspirante al terzo mandato abbia rispettato la scadenza naturale del quadriennio. Il tempo - come indicato dal comma 3 dell’articolo 3 della legge 113/2017 - si calcola in modo “effettivo” a nulla valendo che il maggior tempo rispetto al canonico quadriennio di durata del Coa sia derivato da una proroga. Infatti, come chiariscono le sezioni Unite con la sentenza n. 13376/2025, la norma in questione ha utilizzato il parametro dell’uguaglianza del tempo del secondo mandato a quello di vacatio fino alla successiva indizione di nuove elezioni.
Un parametro di misura che è stato ritenuto adeguato a rimuovere il rischio di influenza sull’elettorato attivo tanto che le sezioni Unite civili hanno rigettato la nuova domanda di rinvio pregiudiziale alla Consulta della norma contestata, in quanto già proposta al Consiglio nazionale forense che l’aveva rigettata legittimamente nel suo ruolo di giudice speciale (di rinvio) su tale materia. Conclude, infine, la sentenza di rigetto delle sezioni Unite contro la decisione rescissoria del giudice del rinvio affermandone la legttimità in quanto ha correttamente adeguato la decisione al perimetro dei principi di diritto dettati dalla stesse sezioni Unite in sede rescindente.Ossia - secondo la sentenza in commento delle sezioni Unite - la decisione di rinvio impugnata si era correttamente attenuta alla norma dettata dall’articolo 36 della legge 247/2012, che stabilisce: “Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al Cnf, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato”.
Infatti, l’ordinanza di rinvio al Cnf (n. 9771 del 2024) aveva affermato che la disposizione del 2017 che contempla il generale divieto di terzo mandato consecutivo, trova il proprio “completamento” nella succesiva previsione del terzo periodo che del pari vieta la candidatura “allorché, pur non ricorrendo più il limite del terzo mandato (essendosi svolta una nuova competizione elettorale ed alla quale il consigliere uscente non abbia preso parte), non sia intercorso un periodo di tempo che la legge ritiene necessario per consentire il fisiologico ricambio all’interno dell’organo ed impedire la cristallizzazione della rappresentanza”. E ciò è quanto è accaduto nel caso ora risolto dove è pacifico che la consiliatura “saltata” dall’avvocato ricorrente - che si è visto annullare il terzo mandato - ha oggettivamente avuto una durata inferiore al quadriennio (tre anni e cinque mesi) aseguito della proroga di quella precedente (durata quattro anni e sette mesi). Quindi - in una tale situazione - la terza ricandidatura del ricorrente ha violato la prescrizione dell’ultimo periodo del terzo comma dell’articolo 3 della legge 113/2017 perché presentata “senza che fosse trascorso un intervallo uguale a quello degli anni in cui si era svolto il precedente secondo mandato”. E tale durata coincide esattamente con la durata effettiva delle consiliature. Non essendo sufficiente e dirimente che vi sia stato un “fermo” di consiliatura e che quella saltata dal candidato sia giunta alla naturale scadenza.