Professione e Mercato

Collegio difensivo fuori dal gratuito patrocinio anche nel civile

Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 47 del 27 marzo 2023, accogliendo il ricorso di un legale

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di Francesco Machina Grifeo

Vale anche nel processo civile il principio sancito per il processo penale per cui l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa quando il richiedente sia assistito da più di un difensore. Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cosimato), sentenza n. 47 del 27 marzo 2023 (resa nota in questi giorni), accogliendo il ricorso di un legale sanzionato con la sospensione dall'esercizio della professione per sei mesi per aver agito per ottenere il compenso "nonostante fosse a conoscenza dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato".

Era infatti accaduto che dopo la prima fase di assistenza al cliente entrambi i difensori avevano rinunziato al mandato, inviando ciascuno le proprie note pro forma in relazione all'attività espletata. La rinuncia, a quanto si apprende, era motivata dal fatto che l'assistito aveva omesso di riferire ai difensori il conseguimento di somme dall'Inail a titolo di indennizzo per lo stesso infortunio sul lavoro oggetto di giudizio.

A giudizio del ricorrente, il Consiglio di disciplina avrebbe errato nel ritenere che la decadenza dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato per la nomina di un secondo difensore fosse una ipotesi confinata all'ambito penale, operando in sede civile la possibilità di liquidazione di uno dei due procuratori. La nomina di un secondo difensore, invece, in qualsiasi contesto ci si trovi, dovrebbe intendersi quale ammissione di abbienza, con conseguente decadenza dal beneficio.

Il Cnf ha accolto il ricorso ricordando che il Dpr n. 115/2002, nell' introdurre il patrocinio a spese dello Stato in tutti i processi (penali, civili, amministrativi, contabili e tributari) con l'articolo 91, rubricato "esclusione dal patrocinio", dispone che il beneficio è escluso "se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia". Tale disposizione, spiega la decisione, è espressione di un principio generale e, quindi, vale per tutti i processi e ciò lo si desume dalle disposizioni generali del Dpr in esame ed in particolare dall'articolo 80 a mente del quale "chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore" e dagli artt. 82 e 83 che prevedono la liquidazione dei compensi al "difensore" (Cass. civ. n. 1736/2020).

Secondo un recente orientamento della Suprema Corte: "Il principio secondo cui l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa quando il richiedente sia assistito da più di un difensore, sancito dall'art. 91 d.P.R. n. 115 del 2002 per il processo penale, in quanto generale, opera anche nel processo civile, trovando fondamento nell'esigenza di assicurare, anche ai non abbienti, l'effettiva possibilità di esercitare il diritto di azione e difesa in giudizio, la quale è soddisfatta quando sia garantito il livello essenziale di difesa, dovendosi contemperare l'interesse individuale della parte ammessa al beneficio con quello collettivo al contenimento della spesa occorrente per l'assicurazione di quest'ultimo a tutti gli aventi diritto. (Cass. n. 5639/2022).

Ne consegue, conclude il collegio, che del tutto legittimamente l'avvocato ricorrente a fronte del rifiuto oppostigli rispetto alla richiesta di pagamento dei propri compensi professionali ha adito la via giudiziaria per ottenere quanto di dovere.

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