Compensi avvocato: transazioni e conciliazioni come la fase decisionale aumentata di ¼
Il Consiglio Nazionale Forense, in linea con quanto previsto dal Dm 147/2022, chiarisce che nell'ipotesi di conciliazione o transazione, il compenso per l'avvocato è come quello della fase decisionale aumentato di un quarto
A quanto ammonta il compenso per l’avvocato che raggiunge una transazione o una conciliazione giudiziale? A fornire risposta è il Consiglio Nazionale Forense, con parere n. 52/2022, in risposta al quesito posto dal COA di Salerno.
Il quesito
Nello specifico, il Consiglio dell’ordine salernitano chiedeva al CNF chiarimenti in merito alla determinazione del compenso per attività stragiudiziali, laddove l’avvocato avesse raggiunto una transazione o una conciliazione giudiziale. Richiamava, sul punto, il contenuto del parere n. 413/2022 del Consiglio di Stato, relativo allo schema di dm di modifica del dm n. 55/2014.
Il parere del CNF
Il Consiglio premette, innanzitutto, che nelle more della risposta al quesito, è stato emanato il dm n. 147/2022 sui nuovi parametri forensi, in vigore dal 23 ottobre 2022, il quale, modificando il precedente (dm 55/2014) è intervenuto anche sulla materia evocata dal COA.
In particolare, chiarisce il CNF, l’articolo 2 del d.m. n. 147/2022 è intervenuto sul comma 6 dell’articolo 4 del decreto 55, superando, in linea con quanto richiesto dal Consiglio di Stato e dallo stesso CNF, l’incertezza interpretativa di cui al quesito.
Difatti, l’articolo novellato prevede che: “Nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta”.