Comunitario e Internazionale

Compenso adeguato per i medici specializzandi

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di Alessandro Galimberti

Le Sezioni Unite della Cassazione tornano ancora una volta sulla annosa questione degli specializzandi, per dare attuazione alla sentenza del 24 gennaio scorso della Corte di giustizia europea. La «remunerazione adeguata», scrivono le Sezioni unite nella sentenza 20348/18 depositata ieri, è dovuta a tutti i medici che si formarono come specialisti scaduti i termini di trasposizione della direttiva 82/676 (e cioè dal 31 dicembre 1982) e fino al 1990.

L’obbligo di retribuzione, sottolineano i giudici di legittimità, è pertanto del tutto indipendente dall’effettivo recepimento delle direttiva.

Tuttavia il diritto alla remunerazione, scrive il relatore, decorre solo a partire dal 1° gennaio del 1983, lasciando così scoperta la prima annualità (1982), o frazione lamentata da uno dei tre specializzandi e ricorrenti “superstiti” nella causa radicata davanti al tribunale di Palermo.

Ancora, le Sezioni Unite nella sentenza depositata ieri hanno disatteso la richiesta della Presidenza del Consiglio di non riconoscere alcun risarcimento per la violazione dell’obbligo di corresponsione di una retribuzione adeguata durante la frequentazione dei corsi per gli iscritti all’anno accademico 1982/83, poiché «in contrasto insanabile con l’interpretazione delle direttive europee espressa dalla Corte di giustizia» del 24 gennaio scorso.

Corte di cassazione, Sezioni unite, sentenza 31 luglio 2018, n. 20348

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