Con un rinnovato lessico digitale si riafferma il nuovo Processo Telematico
Il D.M. n. 217/2023 ha de finito nuove regole tecniche per l’adozione nel processo civile e penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
In ossequio a quanto stabilito dalle disposizioni transitorie della Riforma Cartabia, il 30 dicembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. n. 217/2023. Il regolamento, modificando il decreto del 21 febbraio 2011, n. 44, ha definito le nuove regole tecniche per l’adozione nel processo civile e penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, inserendosi nell’ambito del percorso di digitalizzazione della giustizia. Il nuovo processo telematico ha preso il via lo scorso 14 gennaio . Fino all’emanazione delle nuove specifiche tecniche si applicano quelle vigenti e nel penale resta il doppio binario per il deposito degli atti giudiziari fino al 31 dicembre 2024 mentre la modalità telematica obbligatoria slitta di un anno.
Vari movimenti e associazioni forensi hanno manifestato preoccupazioni percependo il rischio di un ritorno al passato per ciò che riguarda le tempistiche del deposito degli atti nell’ambito del processo telematico. In particolare, si è diffusa la notizia secondo la quale il decreto ministeriale avrebbe introdotto delle modifiche alle norme che disciplinano il limite orario per il deposito degli atti, anticipandolo dalle ore 24 alle ore 14 del giorno di scadenza.
Questa novità avrebbe rappresentato un cambiamento significativo, rivelando un regresso non giustificato da alcuna esigenza di carattere tecnico, dal momento che il deposito è – ormai da tempo - effettuato tramite PEC. Il fatto sorprendente, in realtà, è che si tratta di una (falsa) novità basata su una notizia inesatta: dunque, tanto scalpore per nulla.
Parrebbe, infatti, non essere stato debitamente considerato che il nuovo art. 13 non contiene più il riferimento al limite orario contenuto nella stesura originaria della norma. A ben vedere, peraltro, la disposizione qui presa in considerazione, sul punto, è già disapplicata da tempo poiché risulta(va) in contrasto con la norma di fonte primaria comunque prevalente sulla norma di rango inferiore: appare singolare che, proprio quando il legislatore ha deciso di abrogarla – fugando ogni dubbio – sia sorta tale questione.
Nonostante tale criticità, ciò che qualifica il D.M. 217/2023 è l’attenzione al linguaggio che costituisce una caratteristica non trascurabile e, partendo da un rinnovato lessico digitale, fa emergere l’affermarsi del nuovo Processo Telematico.
Per riprendere le parole di Bice Mortara Garavelli - la cui eredità intellettuale, a un anno dalla sua scomparsa, risulta ancora attuale - si può affermare che “ il confine del possibile si disegna con il grado di comprensione di un discorso. Ma chi stabilisce questo grado? Il parlante? L’interlocutore? La lingua medesima? ”.
L’interrogativo, ancora aperto, certamente svela la potenza e pragmaticità del linguaggio che ci offre – se si è attenti a coglierli - gli strumenti cognitivi idonei alla comprensione della realtà, finanche a crearla.
Così il regolamento, attraverso l’uso della parola, offre spunto alla nascita di una cultura digitale partendo da un nuovo vocabolario che - superata la concezione del nuovo processo telematico come replica, in formato elettronico, di quello cartaceo - conferisce al linguaggio digitale una propria autonomia e dignità.
Viene, così, modificata la definizione stessa del “ fascicolo informatico ” che, da versione informatica del fascicolo d’ufficio, diviene semplicemente “ Il fascicolo ”: modifica terminologica, questa, che non costituisce solo un modo differente di esprimere la stessa res, ma che permette di comprendere e descrivere una diversa realtà, fino ad influenzarne il progresso.
Da qui, in ogni caso, l’auspicio è che si colga l’occasione offerta dal nuovo regolamento per prestare maggiore attenzione al linguaggio, avendo maggiore cura nel suo utilizzo: siamo noi a decidere come usare le parole e sicuramente la decisione sul come usarle fa parte del compito di un buon avvocato.
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*A cura di Carla Santone (SZA Studio Legale)