Concessioni balneari, la Corte Ue boccia il rinnovo automatico
Dall'Europa arriva l'ennesimo richiamo sulla questione dei balneari, richiamo nel quale viene affermato che "I giudici nazionali e le autorità amministrative sono tenuti ad applicare le norme pertinenti di diritto dell'Unione, disapplicando le disposizioni di diritto nazionale non conformi alle stesse"
"Le concessioni di occupazione delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente". Così scrive la Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciandosi sul ricorso dell'Autorità garante della concorrenza contro il Comune di Ginosa, piccolo comune della costa tarantina per il quale sarebbero le norme nazionali ad avere la meglio su quelle europee. Dall'Europa arriva quindi l'ennesimo richiamo sulla questione dei balneari, richiamo nel quale viene affermato che "I giudici nazionali e le autorità amministrative sono tenuti ad applicare le norme pertinenti di diritto dell'Unione, disapplicando le disposizioni di diritto nazionale non conformi alle stesse".
Con la sentenza depositata oggi nella causa C-348/22 la Corte Ue dichiara che la direttiva 2006/123 relativa ai servizi nel mercato interno "si applica a tutte le concessioni di occupazione del demanio marittimo, a prescindere dal fatto che esse presentino un interesse transfrontaliero certo o che riguardino una situazione i cui elementi rilevanti rimangono tutti confinati all'interno di un solo Stato membro". Inoltre, prosegue la decisione, "il diritto dell'Unione non osta a che la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata combinando un approccio generale e astratto, a livello nazionale, e un approccio caso per caso, basato su un'analisi del territorio costiero del comune in questione. E' necessario che i criteri adottati da uno Stato membro per valutare la scarsità delle risorse naturali utilizzabili si basino su parametri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati".
Infine, secondo Lussemburgo, non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità della direttiva sul mercato interno che in modo chiaro e preciso prevede l'obbligo, per gli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonché il divieto di rinnovare automaticamente un'autorizzazione rilasciata per una determinata attività.