Concorso annullato, niente diritto alle retribuzioni perse senza la prova che i ricorrenti lo avrebbero vinto
L'annullamento di un concorso non fa scattare il diritto alle retribuzioni perse senza la prova che i ricorrenti lo avrebbero vinto. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 9085 di ieri.
Alcuni partecipanti non vincitori a una procedura concorsuale hanno agito per ottenere il risarcimento del danno subito dalla Regione, che in seguito all'annullamento di una selezione da parte del Tar, non ha predisposto una nuova procedura e ha immesso in servizio una parte di funzionari individuati dalla graduatoria illegittima, promossi senza titolo. I ricorrenti dunque lamentano il fatto di esser stati esclusi da un concorso che avrebbero potuto vincere e chiedono il rimborso per gli stipendi non percepiti.
Tribunale e Corte di appello prima e ora Suprema corte hanno però bocciato il ricorso sostenendo che una domanda volta a ottenere il risarcimento del danno in misura corrispondente alle retribuzioni che i ricorrenti avrebbero potuto percepire, ha bisogno di una prova che dimostri con certezza che il concorso sarebbe stato sicuramente vinto. In questo caso, invece, non solo non è stato prodotto questo elemento, ma nemmeno altre giustificazioni che il diritto vivente pone a base del risarcimento da perdita di chance (necessarie a dimostrare la concreta possibilità che essi avrebbero superato il concorso).
I ricorrenti infatti come unico argomento hanno portato un mero calcolo matematico. Secondo loro non era stato preso in considerazione un dato fondamentale, quello aritmetico: alla selezione avevano partecipato 74 candidati per 41 posti, di conseguenza se avessero avuto la possibilità di partecipare la probabilità di un esito positivo a loro favore superava la metà.
La Sezione lavoro di Piazza Cavour respinge nettamente questa impostazione. In mancanza di una seria valutazione comparativa tra candidati nella quale vengono valutati titoli e requisiti posseduti e che, anche in modo presuntivo e sulla base di un calcolo delle probabilità, punta a dimostrare le reali possibilità di vittoria in un concorso, il semplice calcolo matematico tra numero dei concorrenti e posti da assegnare non basta e non può esse accolto come prova.
Cassazione – Sezione lavoro – Sentenza 18 maggio 2020 n. 9085