Condominio e trust, per le spese legittimo il decreto ingiuntivo al "trustee"
Lo ha affermato la Corte di cassazione, con la ordinanza n. 3190/2023, affermando un principio di diritto
Allorché una unità immobiliare compresa in un condominio edilizio sia stata conferita in un "trust" traslativo, l'amministratore condominiale (a norma degli articoli 1123 c.c. e 63 disp. att. c.c.), può riscuotere "pro quota" i contributi per la manutenzione delle cose comuni e per la prestazione dei servizi nell'interesse comune direttamente ed esclusivamente dal "trustee", che è divenuto titolare della proprietà dell'immobile ed è perciò tenuto, in quanto tale, a sostenerne le spese, senza che rilevi che il medesimo "trustee" venga o meno evocato in giudizio in tale qualità, non essendo questi un rappresentante del "trust". Lo ha affermato la Corte di cassazione, con la ordinanza n. 3190/2023, affermando un principio di diritto.
La II Sezione civile ha così respinto il ricorso di una fiduciaria contro la decisione della Corte d'appello di Milano confermando il decreto ingiuntivo ottenuto dal Condominio nei confronti della srl. La società ricorrente aveva eccepito carenza di legittimazione in quanto gli immobili erano stati conferiti in un trust liquidatorio del quale aveva la mera qualità di trustee. La Corte d'appello di Milano ha però ritenuto che il trustee è tenuto in proprio, quale proprietario dell'immobile sito nel Condominio, alle obbligazioni nascenti dalla titolarità dei beni conferiti nel trust.
Proposto ricorso, la Suprema corte per prima cosa ricorda che della quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, è passivamente legittimato il vero proprietario e non anche chi possa apparire tale. E nel caso specifico l'unità immobiliare, alla quale si riferiscono i contributi oggetto del decreto ingiuntivo, è stata conferita in un "trust" traslativo, "sicché la trustee … s.r.l. è divenuta titolare della proprietà della stessa ed è tenuta, in quanto tale, a sostenerne le spese".
Mentre, non assumono rilevanza, a tali fini, i limiti ai relativi poteri e doveri imposti dal disponente nell'atto istitutivo e l'effetto segregativo proprio dell'istituto, in vista del successivo ed eventuale trasferimento della titolarità dei beni vincolati ai soggetti beneficiari. Pur conferendo l'operazione al "trustee" una proprietà limitata nell'esercizio alla realizzazione del programma stabilito dal disponente nell'atto istitutivo a vantaggio del o dei beneficiari, prosegue la decisione, i tre centri di imputazione sono il disponente, il "trustee" e il beneficiario, mentre il "trust" non rileva quale soggetto giuridico dotato di una distinta individualità. A ciò consegue che il "trustee" è il titolare dei diritti conferiti nel patrimonio vincolato ed è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, operando non quale rappresentante del "trust" o del beneficiario, ma quale titolare della legittimazione dispositiva del diritto. Questa interpretazione, aggiunge la Corte, trae fondamento dall'articolo 2 della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985 e ratificata dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364.
Non hanno invece rilevanza ai fini dell'attribuzione della titolarità diretta dei rapporti a contenuto patrimoniale relativi a beni mobili o immobili le considerazioni svolte dalla ricorrente sui numeri di codice fiscale o sulla soggettività tributaria del "trust", riguardando tali ambiti la autonoma problematica della individuazione del soggetto al quale imputare l'obbligazione d'imposta per i redditi dei beni.