Immobili

Condominio, le pregresse alterazioni estetiche giustificano gli interventi successivi

di Fulvio Pironti

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La modifica apportata ad una unità immobiliare ricompresa in un condominio (nel caso di specie, realizzazione di veranda sul balcone) non può essere ritenuta pregiudizievole per il decoro architettonico quando l'estetica sia stata già menomata nel corso degli anni in séguito ad una molteplicità di pregressi lavori. E' l'interessante precisazione del Tribunale di Napoli resa con sentenza n. 8436 pubblicata il 14 settembre 2023.

Il caso
Un condomino aveva edificato un volume in muratura sul proprio balcone abbattendo il muro perimetrale dell'edificio e rimuovendo gli infissi. Tali opere, secondo due condòmini, avevano leso gravemente il decoro architettonico del fabbricato ragion per cui lo citavano dinnanzi al tribunale partenopeo per accertare le responsabilità derivanti dalla illegittima condotta e, conseguentemente, condannarlo al ripristino dello stato preesistente.
Il convenuto chiariva di avere acquistato l'appartamento nello stato in cui si trovava (compresa la veranda) e di non aver realizzato nuovi volumi essendosi limitato a manutenere le preesistenze, ragion per cui chiedeva il rigetto della avversa pretesa. Pertanto, ribadiva l'infondatezza della domanda di ripristino per lesione del decoro architettonico in considerazione dello stato gravemente degradato della facciata.

La decisione
Il decidente ha ritenuto insussistente la lamentata lesione del decoro architettonico dell'edificio sicché ha rigettato le ragioni attoree. Ha premesso che il decoro architettonico, ai fini della tutela prevista dall'articolo 1120 Codice civile, è dato dalla estetica dell'edificio. Essa è costituita dall'insieme delle linee e strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante imprimendo alle parti una armonica fisionomia senza che debba trattarsi di edifici di pregio artistico. Ha soggiunto che la tutela del decoro architettonico afferisce a ciò che è visibile dall'esterno, considerato che esso si riferisce alle linee essenziali dello stabile, ovvero alla particolare struttura e fisionomia che concorre a conferire una specifica identità.
Ha altresì rammentato che il regime comproprietario del muro perimetrale di un edificio legittima il condomino ad apportarvi modifiche che gli permettano di ritrarre utilità aggiuntive sempreché non impedisca ai restanti condòmini la facoltà di utilizzarlo in analoga misura. Ciò a condizione di non alterare la destinazione e sempreché le opere non pregiudichino la stabilità e il decoro architettonico.
La lesività estetica dell'opera illegittimamente praticata da un condomino non assume rilievo in presenza di una grave ed evidente compromissione del decoro architettonico derivante da pregressi interventi sul plesso edilizio (ex multis Cass. n. 16518/2023, n. 29584/2021, n. 15675/2020). Perciò non può avere incidenza lesiva del decoro architettonico l'opera realizzata da un condomino quando il plesso immobiliare sia stato degradato a causa di preesistenti modifiche delle quali non sia stato preteso il ripristino.
La consulenza d'ufficio ha evidenziato che la fisionomia armonica e l'identità dell'edificio è stata seriamente compromessa da decenni a séguito di molteplici interventi trasformativi che hanno comportato un crescente sconvolgimento visivo. La totale alterazione della facciata e il suo imbruttimento sono stati causati dalla realizzazione di opere di varia natura (verande totalmente differenti, disuniformi e disarmoniche, etc.). Ciò ha reso impossibile individuare quale fosse l'originario aspetto dello stabile. La veranda in questione, a prescindere dall'epoca in cui è stata realizzata, non costituisce un elemento di rottura della facciata, perciò non integra i requisiti per ritenere sussistente la violazione del decoro architettonico dell'edificio.

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