Civile

Contenzioso tributario: quando la notifica del gravame è nulla

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a cura della Redazione Lex 24

Contenzioso tributario - Procedimento - Notificazioni -Impugnazione - Notificazione presso il procuratore domiciliatario - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Sanatoria - Modalità.
In tema di contenzioso tributario, qualora l'impugnazione di una sentenza non sia stata notificata presso il domicilio eletto, ma presso il procuratore non domiciliatario, non trova applicazione l'art. 330 cod. proc. civ., ma l'art. 17 d.lgs. n.546/1992, atteso il carattere speciale di tale disposizione, che prevale sulla disciplina dettata dal codice di procedura civile; la notificazione peraltro, in quanto effettuata in un luogo che ha pur sempre un collegamento con il destinatario, non è giuridicamente inesistente, ma è affetta da nullità, sanabile ex tunc per effetto del raggiungimento dello scopo dell'atto, sia mediante la rinnovazione della notificazione, sia mediante la costituzione in giudizio dell'intimato.
•Corte di cassazione, sezione V, sentenza 6 maggio 2015 n. 9083

Impugnazioni civili - Notificazione dell' impugnazione - Notificazione presso il procuratore costituito - Trasferimento dello studio - Esito negativo della notifica - Nullità - Condizioni - Rinnovazione - Sanatoria ex tunc.
È nulla e non inesistente la notifica dell'appello non andata buon fine in conseguenza del trasferimento dello studio del procuratore domiciliatario, qualora, pur risultando la nuova sede dai timbri apposti sugli scritti difensivi conclusivi e dall'avviso di notificazione della sentenza impugnata, sia mancata un'idonea ed inequivoca comunicazione dell'avvenuto trasferimento, non rendendo tali annotazioni inoperante l'iniziale elezione di domicilio. La rinnovazione nel termine concesso ex art. 291 cod. proc. civ. comporta la sanatoria ex tunc della prima e tempestiva notificazione.
•Corte di cassazione, sezione I, sentenza 4 giugno 2014 n. 12539

Processo tributario - Notifica del gravame - Nullità e inesistenza della notificazione - Differenze - Trasferimento dello studio - Possibile rilevanza - Limiti.
È inesistente la notificazione eseguita in luogo non avente nessun collegamento con il destinatario ovvero nel caso in cui sia stata omessa la consegna dell'atto da notificare, mentre è nulla quando essa, nonostante l'inosservanza di formalità e di disposizioni di legge, sia, comunque, materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell'atto a persona e luogo avente un qualche riferimento con il destinatario della notificazione. Ne consegue che la notificazione del ricorso per cassazione avverso la decisione della commissione tributaria regionale effettuata al difensore al domicilio inizialmente indicato per il giudizio di appello, mediante consegna a persona dichiaratasi abilitata a riceverlo quale collaboratore, è nulla e non inesistente, senza che assuma rilevo l'avvenuta comunicazione da parte del difensore effettivo destinatario, dell'avvenuta variazione dello studio.
•Corte di cassazione, sezione V, sentenza 18 dicembre 2013 n. 28285

Contenzioso tributario - Notifica dell'atto di appello al domicilio inizialmente indicato per il giudizio - Comunicazione di variazione di studio - Consegna a persona dichiaratasi abilitata a riceverlo - Inesistenza della notificazione - Esclusione - Nullità - Effetti - Ammissibilità dell'impugnazione - Condizioni.
In tema di notificazione dell'atto di appello avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale effettuata al difensore al domicilio inizialmente indicato per il giudizio, mediante consegna a persona dichiaratasi abilitata a riceverlo quale collaboratore, a nulla rileva che il difensore destinatario abbia nel frattempo comunicato la variazione dello studio, attestando la relata di notifica la conservazione di una relazione, tale da autorizzare la presunzione che il difensore medesimo sia stato informato del contenuto dell'atto notificato; il rilevato vizio non attiene, invero, ad un profilo di insussistenza, bensì solo di nullità della notificazione che, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 546/ 1992, permette di stabilire l'inammissibilità dell'impugnazione tardivamente proposta solo se l'impugnante prova che detta nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell'atto.
•Corte di cassazione, sezione V, sentenza 7 febbraio 2013 n. 2907

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