Immobili

Contratto di leasing: società proprietaria soggetta a Imu anche se non acquisisce la materiale disponibilità del bene

L’ordinanza n. 21612 chiarisce un caso legato alla mancata riconsegna del bene da parte dell'utilizzatore

di Valerio Moretti

Con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu torna a carico della società proprietaria dell’immobile anche se essa non acquisisce la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna del bene da parte dell’utilizzatore.

Tale principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21612 depositata il 7 ottobre 2020.

Il caso - Una società di leasing impugnava il diniego di rimborso dell’Imu versata per l’anno 2012 in quanto, a seguito della risoluzione del relativo contratto, l’immobile di sua proprietà era rimasto in possesso del locatario.

I giudici di primo grado accoglievano le doglianze del contribuente. La decisione veniva però riformata in secondo grado dai giudici di appello che rilevavano la violazione della normativa applicabile in materia che, in caso di locazione finanziaria, individua il soggetto passivo dell’Imu nel locatario per tutta la durata del contratto, essendo ininfluente il momento della riconsegna del bene al legittimo proprietario.

La società ricorreva così in Cassazione lamentando, sul punto, un’errata applicazione della normativa (articoli 8 e 9 del Dlgs n. 23/2011).

In particolare, la ricorrente, eccepiva come la risoluzione del contratto, non seguita dalla materiale riconsegna del bene, determinasse la protrazione degli effetti dell’accordo anche per quanto concerne l’individuazione della soggettività passiva ai fini tributari.

La decisione - La Suprema corte, rigettando il ricorso della società di leasing e richiamando alcuni precedenti, ha dato rilevanza a quanto previsto dall’articolo 9 del Dlgs n. 23 che testualmente prevede che i soggetti passivi Imu sono i proprietari dell’immobile, a prescindere dall’eventuale restituzione del bene a seguito di risoluzione del contratto di leasing da parte dell’utilizzatore.

La mancata restituzione dell’immobile, sempre secondo i giudici di legittimità, potrebbe semmai determinare, sul diverso piano civilistico, il diritto ad un risarcimento del danno emergente e del lucro cessante da parte del proprietario senza, però, che questo possa interferire nel rapporto tra ente impositore e soggetto passivo al versamento dell’IMU individuato per legge.

Considerazioni – L’ordinanza, pur inserendosi all’interno di un orientamento giurisprudenziale in via di consolidamento, non sembrerebbe affrontare la questione sotto un diverso profilo.

Il soggetto passivo ai fini Imu è individuato nell’articolo 9, comma 1, del Dlgs 14 marzo 2011, n. 23, in base al quale i “soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili a qualsiasi uso destinati”.

Tuttavia, il secondo comma di tale norma prevede che “l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso” e soprattutto che l’art. 8 del decreto indica che l’IMU ha per presupposto “il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale”.

Proprio su questo punto la stessa Corte di Cassazione ha costantemente stabilito che in tema di conservazione del possesso o della detenzione “solo animo”, è necessario che il possessore (o il detentore) abbia la possibilità di ripristinare il contatto materiale con la cosa quando lo voglia.

Con la conseguenza, sempre secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte, qualora tale possibilità sia di fatto preclusa da altri o da un’obiettiva situazione dei luoghi (come nel caso di specie), il solo elemento intenzionale non è sufficiente per la conservazione del possesso (o della detenzione). Si perderebbe così nel momento in cui è venuta meno l’effettiva disponibilità della cosa.

Da ciò mal si comprende, anche considerando l’articolo 53 della Costituzione, quale sia il presupposto che si esiga il tributo dal soggetto “spossessato” atteso che si tratti di tributi che proprio nel possesso trovano la loro ragione d’essere.

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