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Controversia con il condominio: ai fini della competenza è irrilevante il valore della spesa deliberata

L'ordinanza n. 19250 della Suprema corte chiarisce che in caso di contenzioso tra un condomino e il condominio il valore della causa non è dato dall'importo deliberato dall'assemblea, ma solo dalla somma contestata dal condomino

di Mario Finocchiaro

Deve escludersi che nella controversia tra un condomino e il condominio avente a oggetto il criterio di ripartizione di una parte soltanto della complessiva spesa deliberata dall'assemblea, il valore della causa debba determinarsi in base all'importo contestato e non all'intero ammontare di esso. Un tale assunto, infatti, non tiene conto che la sentenza che dichiari la nullità o pronunci l'annullamento della impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale produce un effetto caducatorio unitario, che opera, e non potrebbe essere diversamente, nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro. La domanda di impugnazione del singolo non può intendersi, perciò, ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al condominio, estendendosi, piuttosto, alla validità dell'intera deliberazione. Ciò è tanto più vero nei casi in cui il condomino, impugnando una delibera assembleare, denunci una pluralità di vizi che ne possono determinarne l'invalidità, e quindi proponga contestualmente una pluralità di domande giudiziali che hanno in comune il petitum (la declaratoria di nullità e/o la pronuncia di annullamento della deliberazione assembleare) ma con distinte causae petendi, corrispondenti a ciascuno dei vizi dedotti, e l'oggetto dell'accertamento non sia suscettibile di stima economica. In questi casi, evidentemente, la causa ha valore indeterminabile. Lo hanno affermato i giudici della Seconda sezione della Cassazione con l’ordinanza 7 luglio 2021 n. 19250 (Presidente Di Virgilio; Rel. Picaroni).

Le altre affermazioni contenute nella decisione della Suprema corte

Nella stessa ottica della pronunzia in rassegna si è affermato, tra l’altro:

- ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione a una controversia avente a oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, quest'ultima viene contestata nella sua globalità, sicché la competenza deve determinarsi con riguardo al valore dell'intera spesa deliberata; ove, invece, il condomino deduca, per qualsiasi diverso titolo, l'insussistenza della propria obbligazione, il valore della causa va determinato in base al solo importo contestato, perché la decisione non implica una pronuncia sulla validità della delibera di spesa nella sua globalità, Cassazione 22 gennaio 2010, n. 1201;

- in tema di competenza per valore, con riferimento all'azione avente a oggetto il pagamento delle spese condominiali secondo approvazione dell'assemblea del condominio, il valore della causa va determinato con riferimento alla parte della relativa delibera impugnata, e non alla quota di spettanza del condomino che l'ha impugnata, atteso che l'oggetto del contendere coinvolge i rapporti di tutti i condomini interessati alla ripartizione, e, quindi, l'interezza di tale importo, Cassazione, sentenza 13 novembre 2007, n. 23559;

- in tema di competenza del giudice per valore, nella controversia promossa da un condomino che agisca nei confronti del condominio per sentir dichiarare l''inesistenza del suo obbligo personale di pagare la quota a suo carico della spesa deliberata ed approvata in via generale e per tutti i condomini dell'assemblea, sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare sulla quale è fondata la pretesa del condominio nei suoi confronti (e non già dell'insussistenza, per qualsiasi titolo, della propria personale obbligazione), la contestazione deve intendersi estesa necessariamente all'invalidità dell'intero rapporto implicato dalla delibera, il cui valore è, quindi, quello da prendere in considerazione ai fini della determinazione della competenza, atteso che il thema decidendum non riguarda l'obbligo del singolo condomino bensì l'intera spesa oggetto della deliberazione, la cui validità non può essere riscontrata solo in via incidentale, Cassazione, sentenza 5 aprile 2004, n. 6617;

- la competenza con riguardo alla domanda di annullamento di una delibera condominiale relativa alla ripartizione tra i condomini di una spesa, esattamente determinata nel suo ammontare, si determina (quando non siano in discussione i criteri generali astrattamente stabiliti per la ripartizione delle spese tra i condomini) a norma degli articoli 11 e 14 del Cpc in base al valore complessivo della somma da ripartire e non in base al valore della singola quota del condomino che ha assunto l'iniziativa giudiziaria, Cassazione, sentenza 13 giugno 1994, n. 5726, in “Archivio locazione e condominio”, 1994, p. 767.

Analogamente cfr., nel senso che l’articolo 12 comma 1, del Cpc, secondo cui il valore delle cause relative all'esistenza, validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che sia in contestazione, subisce deroga quando il giudice sia chiamato a esaminare con efficacia di giudicato le questioni relative all'esistenza o alla validità dell'intero rapporto. Pertanto, nella controversia promossa da un condomino che agisca nei confronti del condominio per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo personale di pagare la quota a suo carico della spesa deliberata e approvata in via generale e per tutti i condomini dall'assemblea, sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare per violazione degli articoli 1136 e 1137 del Cc, la contestazione deve intendersi estesa necessariamente alla invalidità dell'intero rapporto, il cui valore è pertanto quello da prendere in considerazione ai fini della determinazione della competenza, atteso che il thema decidendum non riguarda l'obbligo del singolo condomino bensì l'intera spesa oggetto della deliberazione, la cui validità non può essere riscontrata solo in via incidentale, Cassazione, sentenza 25 novembre 1991, n. 12633, in “Nuova giurisprudenza civile commentata”, 1992, I, p. 728, con nota di Mazza M.,Opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale”.

In termini opposti, emerge l’affermazione che ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione a una controversia avente a oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, bisogna far riferimento all'importo contestato relativamente alla sua singola obbligazione e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea, poiché, in generale, allo scopo dell'individuazione della competenza, occorre porre riguardo al thema decidendum, invece che al quid disputandum, per cui l'accertamento di un rapporto che costituisce la causa petendi della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull'interpretazione e qualificazione dell'oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa, Cassazione, sentenza 16 marzo 2010, n. 6363.

Sempre in quest’ultimo senso si è evidenziato, altresì:

- ai fini della determinazione della competenza per valore, in relazione a una controversia avente a oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, bisogna fare riferimento all'importo contestato, relativamente alla sua singola obbligazione, e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea di condominio, poiché, in generale, allo scopo dell'individuazione dell'incompetenza, occorre avere riguardo al thema decidendum, invece che al quid disputandum; ne consegue che l'accertamento di un rapporto che costituisce la causa petendi della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull'interpretazione e qualificazione dell'oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa, Cassazione, ordinanza 28 agosto 2018, n. 21227;

- ai fini della determinazione della competenza per valore, riguardo all'impugnativa della deliberazione dell'assemblea condominiale di approvazione del rendiconto annuale e di ripartizione dei contributi, seppure l'attore abbia chiesto la dichiarazione di nullità o l'annullamento dell'intera delibera, deducendo l'illegittimità di un obbligo di pagamento a lui imposto, occorre far riferimento soltanto all'entità della spesa specificamente contestata, Cassazione, ordinanze 5 luglio 2013, n. 16898; 17 settembre 2015, n. 18283.

Per altri riferimenti, si veda che nella controversia promossa da un condomino che agisca nei confronti di altro condomino per recuperare l'importo di quanto in sua vece versato all'amministratore in esecuzione di una delibera condominiale, la contestazione, da parte del convenuto, della legittimità dell'operato dell'assemblea implica un accertamento che, attenendo al fondamento stesso della pretesa attorea, va compiuto in via non incidentale ma principale, tuttavia, ove il credito vantato dall'attore rientri nella competenza per valore del pretore adito, la competenza di tale giudice resta ferma, in ordine all'intera controversia, giacché riguardo a detto accertamento non sussiste (ai fini dell'applicabilità dell'articolo 34 del Cpc) una competenza per materia del tribunale, essendo stato abrogato lo articolo 26, comma 2, del regio decreto legge 15 gennaio 1934 n. 56 (disciplina dei rapporti di condominio sulle case) dalla disciplina del codice civile, che ha regolato tutta la materia senza riprodurre il contenuto di tale disposizione, Cassazione, sentenza 26 gennaio 1982 n. 510, in Giustizia civile, 1983, I, p. 265. 

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