Conversione del sequestro conservativo in pignoramento
Misure cautelari - Reali - Sequestro conservativo - Passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna - Questioni pertinenti il vincolo - Competenza del giudice civile.
Posta la funzione tipica di garanzia del sequestro conservativo penale, esplicitata nei commi 1 e 2 dell'art. 316 c.p.p. (evitare che vengano a mancare o che si disperdano le garanzie per il pagamento da parte dell'imputato della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, nonché delle obbligazioni civili derivanti dal reato), una volta divenuta irrevocabile la sentenza di condanna nel giudizio penale in cui, su richiesta del pubblico ministero ovvero della parte civile, sia stato disposto il sequestro conservativo sui beni dell'imputato, ogni questione relativa alla perdurante efficacia di tale vincolo, di natura cautelare, spetta esclusivamente al giudice civile dal momento che il sequestro conservativo si converte in pignoramento: quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria; diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato o il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 5 settembre 2018 n. 39947
Sequestro conservativo - Revoca della misura - Idonea cauzione - Venir meno dei presupposti per l'adozione - Esclusione - Passaggio in giudicato della sentenza di condanna nel giudizio penale - Richiesta della parte civile - Competenza ad adottare ogni provvedimento relativo al vincolo - Competenza del giudice civile.
Dopo la condanna irrevocabile al risarcimento in favore della parte civile e in pendenza del giudizio civile per la quantificazione del danno, la competenza a revocare o modificare il sequestro conservativo concesso a garanzia dell'azione civile nel giudizio penale spetta esclusivamente al giudice civile; ove, invece, il giudizio civile sia stato dichiarato estinto senza che si sia provveduto alla conseguente perdita di efficacia della misura, a tanto potrà provvedere, ai sensi dell'articolo 669 decies, comma 2°, del Cpc, e con le forme dell'incidente di esecuzione, il giudice penale.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 6 novembre 2014 n. 46030
Misure cautelari reali - Sequestro conservativo - Revoca - Competenza del giudice civile.
L'integrale soddisfazione del credito garantito dal sequestro conservativo, estinguendo la pretesa, comporta la revoca del vincolo. Tuttavia, esaurito il giudizio penale, nel caso in cui la misura cautelare sia stata disposta a garanzia dell'azione civile, la competenza a revocare il vincolo non compete al giudice penale ma spetta a quello civile. Se però l'azione civile è estinta, e la misura è ancora efficace, allora vi provvedere il giudice penale con le forme dell'incidente di esecuzione.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 6 novembre 2014 n. 46030
Misure cautelari - Reali - Sequestro conservativo - Conversione in pignoramento - Istanza di riesame proposta dopo l'irrevocabilità della sentenza - Apertura della fase esecutiva - Conversione in pignoramento - Conseguenze - Inammissibilità.
È inammissibile, una volta divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna, la proposizione dell'istanza di riesame avverso il sequestro conservativo (art. 316 cod. proc. pen.) di beni mobili e immobili a garanzia del credito, che, con l'apertura della fase esecutiva, si converte automaticamente in pignoramento attribuendo al giudice civile la competenza a liquidare le somme effettivamente dovute.
•Corte di cassazione, sezione III penale, ordinanza 12 aprile 2012 n. 13981
Processo penale - Sentenza passata in giudicato - Sequestro conservativo - Ripartizione risarcitoria in favore delle parti civili - Competenza - Giudice civile.
Spetta al giudice in sede civile, dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna (o, come nella specie, di applicazione della pena su richiesta) la competenza a decidere sulla ripartizione risarcitoria in favore delle parti civili della somma oggetto di sequestro conservativo.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 11 marzo 2010 n. 10057