Comunitario e Internazionale

Corte Ue: se il viaggio salta per causa di forza maggiore va rimborsato in denaro

Non si può più applicare la normativa in tema di Covid 19 che permetteva agli organizzatori di viaggi di rimborsare i malcapitati solo con un buono da spendere sempre in viaggi

di Giampaolo Piagnerelli

Finita la pandemia da Covid 19 per gli eurogiudici (Causa C-407/21) in caso di causa di forza maggiore chi organizza viaggi in uno Stato membro non può rimborsare il viaggiatore con dei buoni da spendere sempre in viaggi, ma è tenuto al risarcimento in denaro. Il regime di favore applicato durante l'emergenza sanitaria per preservare dal totale fallimento il settore turistico non può trovare applicazione.

A livello più generale, pertanto, uno Stato non può addurre il timore di difficoltà interne per giustificare l'inosservanza degli obblighi discendenti dal diritto dell'Unione quando tale inosservanza non è conforme ai requisiti della forza maggiore.

La vicenda

La UFC-Que Choisir e la CLCV, due associazioni per la tutela degli interessi dei consumatori, hanno adito il Conseil d'État (Consiglio di Stato) francese chiedendo l'annullamento di un'ordinanza relativa alle condizioni finanziarie per la risoluzione di taluni contratti di viaggio e di soggiorno turistici in caso di circostanze inevitabili e straordinarie o di forza maggiore: in tal caso le associazioni chiedevano che fosse riconosciuto il ristoro in denaro e non semplici buoni da poter utilizzare nello stesso settore. Quest'ultimo regime, infatti, è stato adottato nell'ambito della pandemia di COVID-19, al fine di consentire agli organizzatori di viaggi di non far crollare il settore. Proprio per questo in caso di "risoluzione" del contratto di pacchetto turistico avvenuta per circostanze inevitabili e straordinarie, le agenzie potevano emettere un buono valido di 18 mesi da considerare come un rimborso. Ciò costituiva una deroga ai dettami della direttiva sui pacchetti turistici, che prevede un rimborso integrale di tali pagamenti entro quattordici giorni dalla risoluzione. Secondo il governo francese, la misura emergenziale mirava a preservare la sopravvivenza del settore turistico evitando che, a causa del notevole numero di domande di rimborso connesse alla pandemia di COVID-19, la solvibilità degli organizzatori di viaggi fosse talmente compromessa da mettere a repentaglio la loro esistenza.

La decisione della Corte

Nella sua sentenza, la Corte dichiara che gli Stati membri non possono invocare la forza maggiore per esentare, quand'anche temporaneamente, gli organizzatori di pacchetti turistici dall'obbligo di ristoro previsto dalla direttiva: e per "rimborso" deve intendersi una restituzione sotto forma di denaro e non una proposta di "buoni viaggio".
L'obiettivo perseguito dalla direttiva in questione consiste nella realizzazione di un livello elevato e il più uniforme possibile di protezione dei consumatori.

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