Civile

Crac De Asmundis, non prescritta l'azione risarcitoria contro Consob

La Cassazione, ordinanza n. 15276 depositata oggi, chiarisce che l'ammissione al passivo determina l'interruzione della prescrizione anche nei confronti del coobbligato solidale

di Francesco Machina Grifeo

Spiragli per gli investitori coinvolti nel crac De Asmundis. La richiesta di risarcimento "per omessa vigilanza" nei confronti di Consob non si è prescritta per coloro che hanno chiesto l'insinuazione al passivo della società di intermediazione finanziaria. La vicenda risale agli anni '90 quando l'agenzia di cambio napoletana, guidata da Guido e Antonio De Asmundis, dopo aver raccolto circa 200 miliardi di vecchie lire, fallì a seguito di una serie di "operazioni di distrazione finanziaria" bruciando i risparmi di centinaia di investitori retail.

Nell'ottobre scorso, la Cassazione (n. 30734/2022) aveva dichiarato inammissibile la richiesta di risarcimento intentata da un centinaio di risparmiatori contro la Consob per motivi procedurali.

Con l'ordinanza n. 15276 depositata oggi, la Cassazione ha invece accolto il ricorso di una famiglia contro la prescrizione dichiarata dalla Corte di appello di Roma. Secondo il giudice del merito infatti il termine di prescrizione del diritto invocato nei confronti della Consob non poteva ritenersi interrotto dalla domanda di insinuazione al passivo fallimentare in quanto non era stata introdotta un'azione di risarcimento del danno, bensì una richiesta di restituzione somme.

La questione giuridica, dunque, è quella della estensibilità degli effetti interruttivi della domanda di insinuazione al passivo nei confronti dei terzi tenuti non già a restituire le somme affidate alla società fallita a fini di investimento, ma a rispondere, a titolo risarcitorio, del mancato o inefficace controllo sull'operato della società fiduciaria. Sul punto le S.U. hanno ritenuto totalmente errato distinguere il credito fatto valere nei confronti della società fiduciaria con la domanda di insinuazione al passivo da quello risarcitorio fatto valere nei confronti del terzo per legge tenuto a sorvegliare l'operato della fallita.

"Quand'anche parametrata all'ammontare del capitale conferito e perduto – si legge nella decisione -, l'obbligazione fatta valere dai fiducianti insinuati al passivo della società fiduciaria è un'obbligazione risarcitoria da inadempimento del mandato, la quale concorre ai sensi dell'art. 2055 c.c. con quella del soggetto chiamato ad esercitare l'attività di vigilanza".

Del resto, prosegue il ragionamento, "trattandosi … dell'unico fatto dannoso imputabile sia alla società inadempiente al mandato fiduciario, sia alla Consob quale organo di vigilanza, in dipendenza dell'asserito omesso esercizio dei poteri di controllo, l'effetto interruttivo permanente derivato dall'ammissione dei creditori al passivo si estende (secondo il disposto dell'art. 1310, comma 1°, cod.civ.) anche alla Consob, verso la quale l'insinuato fa valere un credito risarcitorio per omessa vigilanza"

Più in generale la Suprema corte enunciando un principio di diritto ha affermato: "In caso di fallimento della società fiduciaria l'ammissione allo stato passivo determina per i creditori ammessi l'interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura". E tale effetto "si estende anche al coobbligato solidale per il risarcimento del danno da perdita dei capitali fiduciariamente conferiti nella società sottoposta a vigilanza e divenuta insolvente".

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