Rassegne di Giurisprudenza

Danno endofamiliare, automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Danno endofamiliare - Mancato riconoscimento del figlio - Risarcimento danni - Condizioni - Procreazione - Consapevolezza - Onere della prova.
In tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l'illecito endofamiliare attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, presuppone comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio. Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza del 09 agosto 2021, n. 22496

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Effetti - Figlio - Sorgere degli obblighi ex artt. 147 e 148 cod. civ. al momento della procreazione - Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità - Necessità - Esclusione - Violazione doveri degli obblighi - Risarcimento del danno endofamiliare - Presupposto - Consapevolezza del concepimento - Necessità - Univocità degli indizi - Sufficienza.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore. Il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali, nella specie, la indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento. Corte di Cassazione, civ., sez. I, sentenza 22 novembre 2013 n. 26205

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Effetti - Figlio - Riconoscimento al momento della nascita da uno solo dei genitori - Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale - Spese di mantenimento - Decorrenza - Nascita - Fondamento.
L'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicché nell'ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori.
Corte di Cassazione, civ., sez. I, sentenza 10 aprile 2012 n. 5652