Penale

Decreto di perquisizione, non impugnabile di per sé e l’assenza del difensore non viola il diritto di difesa

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di Paola Rossi

Non è impugnabile il decreto di perquisizione per indeterminatezza se l’atto d’indagine è fondato su formale notitia criminis e il conseguente sequestro probatorio può ben cadere anche su reperti non esplicitamente indicati preventivamente.
Unico limite alla legittimità del decreto di perquisizione è quello del fine (vietato) di ricercare elementi che possano fondare una notizia di reato.
La Cassazione penale - con la sentenza n. 50482/2023 - rigetta il ricorso che lamentava l’illegittimità della perquisizione disposta esplicitamente per la ricerca del corpo del reato o di elementi ad esso inerenti. In quanto la notitia criminis era riferita a materiale pedopornografico asseritamente indicato dalla denuncia come presente nello smartphone, mentre la perquisizione aveva condotto al sequestro di altri strumenti informatici dove erano state rinvenute tracce di ulteriori reati a sfondo sessuale diversi da quello denunciato e comunque su supporti non dichiaratamente indicati dal decreto che aveva disposto l’atto a sorpresa della perquisizione.

Il ricorrente era stato denunciato dalla moglie per pedofilia, in particolare per la produzione di materiale pedopornografico che coinvolgeva anche la figlia. In effetti dall’atto di perquisizione erano emerse diverse immagini tra cui quelle in cui la madre riconosceva ritratti gli organi genitali del marito e della figlia di dieci anni. La donna aveva dato l’impulso all’atto di investigazione affermando che l’immagine incriminata fosse contenuta proprio nell’i-phone del marito. Tale affermazione della donna costituiva una compiuta notizia di reato che era la base giustificativa dell’atto di perquisizione, ma non poteva limitare astrattamente la ricerca degli inquirenti al solo cellulare indicato dalla denunziante. Va comunque ribadito che la perquisizione si fonda sulla ricerca di elementi di prova di un reato iscritto nell’apposito registro come notizia e non sull’accusa formale che in tale fase può ritrovarsi in stato di precisazione.

L’atto di perquisizione raggiunge come proprio scopo naturale quello del sequestro probatorio delle cose rinvenute ed è proprio contro il sequestro che si può proporre impugnazione davanti al tribunale del riesame in quanto esso - e non la perquisizione - è sicuramente soggetto alla convalida del Gip. Avvenuto il sequestro non è possibile comunque, neanche dopo la Riforma Cartabia, impugnare segnatamente il decreto di perquisizione. Ipotesi infatti ammessa dalla novella recata dall’articolo 252 bis del Codice di procedura penale contro la convalida del pubblico ministero alla perquisizione realizzata dalla polizia giudiziaria.

Infine, la Cassazione ha respinto anche la lamentela del ricorrente sulla mancata garanzia a che fosse presente il proprio avvocato di fiducia all’atto della perquisizione. Infatti, anche su tale punto la Cassazione non rinviene alcuna violazione del diritto di difesa in quanto il decreto di perquisizione non rientra tra quegli atti di cui il difensore ha diritto a ricevere avviso. Ciò non esclude comunque che egli possa assistervi, al pari del diritto del perquisito ad esser assistito al momento dell’atto investigativo da persona di propria fiducia.

 

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