Penale

Decreto Rilancio - Il Tribunale di Perugia si pronuncia su peculato e omesso versamento dell'imposta di soggiorno

Nota a margine della sentenza n. 1936 del 24 novembre 2020 del Tribunale di Perugia

di Fabrizio Ventimiglia e Laura Acutis *


Il Tribunale di Perugia, con la sentenza in commento, si è pronunciato sul tema della configurabilità del delitto di peculato nel caso di omesso versamento dell'imposta di soggiorno in relazione agli effetti prodotti dall'art 180 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio).

Nella vicenda al vaglio del Tribunale veniva contestata all'imputato la commissione di plurime condotte di peculato in quanto, nella sua veste di rappresentante legale di una società dedita alla gestione di alcune strutture ricettive, questi avrebbe omesso di procedere al versamento in favore dell'erario - per un periodo di tre anni e per un importo complessivamente elevato - delle somme riscosse da parte degli ospiti delle strutture a titolo di imposta di soggiorno.

Come noto, con l'introduzione dell'art. 180 del D.L. n. 34/2020, il Legislatore ha introdotto un "illecito amministrativo sagomato proprio sulle condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive".

A seguito di tale riforma normativa si sono, pertanto, susseguite – tanto in dottrina quanto in giurisprudenza – interpretazioni estremamente variegate, talvolta diametralmente opposte, circa l'eventuale abolitio criminis delle condotte in esame poste in essere antecedentemente alla data di entrata in vigore del cd. Decreto Rilancio. Più nel dettaglio, ci si è chiesto se tale abolitio criminis possa essere applicata al gestore della struttura ricettiva che, prima dell'entrata in vigore dell'illecito amministrativo di nuova introduzione, abbia posto in essere tali condotte.

Percorrendo l'iter motivazionale della sentenza in commento si nota come il Tribunale di Perugia si sia discostato dalle precedenti decisioni adottate dalla giurisprudenza di merito su questo tema e abbia ritenuto di dover ricondurre il fenomeno successorio non al "fenomeno della successione di leggi extrapenali nel tempo, bensì – assai diversamente – facendo applicazione della distinta e specifica disciplina dettata dall'art. 9 legge 689/ 1981 per l'ipotesi del concorso eterogeneo di norme, che ricorre ogniqualvolta un medesimo fatto risulti prima facie riconducibile sia ad una fattispecie penale incriminatrice, sia ad un illecito amministrativo".

Ad avviso del Collegio giudicante, a fianco della perdurante vigenza della fattispecie di peculato se ne affianca un'altra, avente ad oggetto "uno specifico sottoinsieme di condotte tra tutte quelle astrattamente ricomprese nella prima ed avente pacificamente natura di mero illecito amministrativo". Si tratta di un "rapporto di specialità sincronico" tra le due norme ed in tale contesto la norma speciale, pur senza abrogare quella generale, finisce per circoscriverne il perimetro soggettivo ed oggettivo di operatività. Adottando tale rapporto di specialità sincronico tra norme, prosegue il Tribunale, "non può seriamente dubitarsi che l'illecito amministrativo di nuovo conio risulti caratterizzato da plurimi profili di specialità ai sensi dell'art. 8 l. 689/1981, tali da determinare l'abolitio criminis delle condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive poste in essere antecedentemente alla data di entrata in vigore del cd. decreto rilancio". Così ragionando, si può pertanto ritenere speciale la fattispecie amministrativa di nuova introduzione, con conseguente parziale abolitio criminis delle condotte ricomprese nell'art. 314 c.p.

Il Tribunale ritiene corretto affermare che il legislatore, nell'ambito dell'art. 180 D.L. n. 34/2020, abbia selezionato uno specifico sottoinsieme di tutte le condotte prese in considerazione dall'art. 314 c.p. "facendole confluire all'interno di un distinto (e, per le ragioni illustrate, al contempo speciale) illecito amministrativo, senza tuttavia abrogare formalmente la fattispecie incriminatrice che, vigente al momento del fatto, contemplava la medesima fattispecie".

In conclusione, il Collegio afferma che l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative di recente introduzione "neppure potrebbe essere giustificata sulla scorta di presunte ragioni di giustizia sostanziale: è al legislatore – e non certo al giudice – che sarebbe spettato il compito di valutare, quantomeno in sede di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 […] l'opportunità dell'inserimento di una norma transitoria o di diritto intertemporale. Opportunità che è stata – implicitamente ancorché inequivocabilmente – scartata da parte del legislatore nell'esercizio, non irragionevole, della propria discrezionalità".

Sulla scorta di tali motivazioni, il Tribunale di Perugia ha disposto l'assoluzione dell'imputato da tutte le condotte allo stesso ascritte.

* a cura dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia e della Dott.ssa Laura Acutis, Studio Legale Ventimiglia

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