Penale

Detenzione di armi e oneri di cautela nella custodia

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Armi - Detenzione - Custodia - Diligenza - Adozione di cautele secondo l'id quod plerumque accidit.
In materia di custodia di armi, la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 20, l. n. 110/75, posta a tutela della sicurezza pubblica, è prevista non solo per ostacolare i possibili furti nel luogo ove l'arma viene custodita, ma anche per evitare il pericolo che persone che frequentano o che si trovino nel luogo di custodia entrino con facilità in possesso dell'arma al di fuori del controllo del legittimo detentore. Il dovere di diligenza nella custodia consiste nell'adozione di cautele e di misure, nelle specifiche situazioni di fatto, usando l'ordinaria prudenza, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit,
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 8 luglio 2019 n. 29849

Armi - Omessa custodia - Reato di cui all'art. 20 bis della legge n. 110 del 1975 - Omissione di cautele per impedire l'impossessamento di armi da parte di soggetti minori, incapaci, inesperti o tossicodipendenti - Rappresentazione da parte dell'agente della situazione di pericolo - Necessità - Fattispecie.
Ai fini dell'integrazione del reato di omessa custodia di armi, previsto dall'art. 20-bis, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è necessario che l'agente possa rappresentarsi, in relazione a circostanze specifiche, l'esistenza di una concreta situazione di fatto tale da richiedere l'adozione di cautele volte a impedire che uno dei soggetti contemplati dalla predetta disposizione - minori incapaci, persone inesperte o tossicodipendenti - riescano a impossessarsi delle armi. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la configurabilità del reato in parola con riferimento alla detenzione di una pistola all'interno di un cestino riposto - ad un'altezza di oltre due metri - sull'ultimo piano di una cabina-armadio situata nella camera da letto dell'imputato e della convivente, rilevando l'impossibilità, per la figlia di cinque anni di quest'ultima, di raggiungere l'arma).
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 8 maggio 2018 n. 20192

Armi - Omessa custodia - Omissione di cautele idonee ad evitare l'impossessamento di armi da parte di minori, soggetti incapaci, inesperti o tossicodipendenti - Natura - Reati di pericolo - Fattispecie.
Il reato di omessa custodia di armi (art. 20-bis, L. n. 110 del 1975) è di mera condotta e di pericolo e si perfeziona per il solo fatto che l'agente non abbia adottato le cautele necessarie, sulla base di circostanze da lui conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza, indipendentemente dal fatto che una delle persone indicate dalla norma incriminatrice - minori, soggetti incapaci, inesperti o tossicodipendenti - sia giunta a impossessarsi dell'arma o delle munizioni. (Fattispecie in cui la Corte ha precisato che la conservazione delle armi all'interno di un mobile o di uno scrittoio, chiuso anche a chiave, ma con chiave reperibile, non integra una cautela sufficiente ad impedire l'accesso all'arma medesima).
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 30 aprile 2013 n. 18931

Armi - Omessa custodia - Omissione di cautele adeguate a evitare l'impossessamento di armi da parte di minori, soggetti incapaci, inesperti o tossicodipendenti - Natura - Reato di pericolo concreto.
Il reato di omessa custodia di armi, di cui all'art. 20-bis, L. n. 110 del 1975, è un reato di mera condotta e di pericolo che si perfeziona per il solo fatto che l'agente non abbia adottato le cautele necessarie, sulla base di circostanze da lui conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza, indipendentemente dal fatto che una delle persone indicate dalla norma incriminatrice - minori, soggetti incapaci, inesperti o tossicodipendenti - sia giunta a impossessarsi dell'arma o delle munizioni, in quanto è necessario che, sulla base di circostanze specifiche, l'agente possa e debba rappresentarsi l'esistenza di una situazione tale da richiedere l'adozione di cautele specifiche e necessarie per impedire l'impossessamento delle armi da parte di uno dei soggetti indicati.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 7 dicembre 2007 n. 45964

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